Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 16 pagine

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N. dossier: BFE-011.0-6/1/4

2.2.1 Sezione 2: Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b

Art. 5 Responsabili delle salvaguardie

La ComNBC ritiene opportuno prevedere esplicitamente anche la possibilità per l’UFE di verificare l’idoneità delle persone nominate.

Swissnuclear vorrebbe che ci si astenesse dall’introdurre un esame dell’idoneità dei responsabili delle salvaguardie da parte dell’UFE. Inoltre, Swissnuclear vorrebbe eliminare l’obbligo di approvazione da parte dell’UFE della nomina dei responsabili delle salvaguardie.

Art. 6 Regolamento sulle salvaguardie

Swissnuclear vuole mantenere il tenore del diritto attuale e chiede che si rinunci all’introduzione dell’obbligo di redigere un regolamento sulle salvaguardie. Inoltre, Swissnuclear chiede la

cancellazione dell’obbligo di approvazione da parte dell’UFE.

Art. 9 Obbligo di rapporto

Swissnuclear e Nagra chiedono di spostare nell’allegato 2 le «informazioni su modifiche rilevanti dell’Essential Equipment».

2.2.2 Sezione 3: Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c

Art. 10 Considerazione delle misure di salvaguardia a partire dalla fase di progettazione degli impianti Vedi i commenti sull’allegato 2 qui sotto.

2.2.3 Sezione 5: Misure di salvaguardia riguardanti l’importazione, l’esportazione e il trasporto di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a nonché la contabilità di tali materiali che si trovano all’estero

Art. 17 Contabilità dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 all’estero

Swissnuclear desidera che la notifica sia fatta dal proprietario.

2.2.4 Sezione 7: Ispezioni

Art. 25 Tolleranza e collaborazione

Nagra e Swissnuclear esigono che gli strumenti informatici introdotti in occasione delle ispezioni dell’UFE o dell’AIEA debbano soddisfare determinati requisiti del sito («strumenti informatici ammessi nel sito»).

Art. 26 Principi

Il PSI sottolinea che la formulazione esistente crea delle lacune indesiderabili. Esso propone di modificare la formulazione relativa alle persone di contatto per includere stabilimenti esterni agli impianti come le università o il PSI West.

Art. 27 Competenze

Swissnuclear e Nagra propongono di limitare la facoltà dell’UFE quale autorità di vigilanza e degli ispettori dell’AIEA di scattare fotografie durante le ispezioni.

2.2.5 Allegato 2

Numero 2.1.1

Secondo il parere del Cantone TI e della ComNBC, la norma dovrebbe essere formulata in modo più vincolante per poter tenere adeguatamente conto delle salvaguardie già durante la fase di

progettazione.

9/16 BFE-D-C2613401/147