Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 16 pagine

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N. dossier: BFE-011.0-6/1/4

2.1.10 Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 69 Disposizioni transitorie

Il Cantone BS chiede che, sia nell’ordinanza che nel rapporto esplicativo, venga precisato il

trattamento degli impianti quanto a protezione dei dati acquisiti.

UBAG e Saraco auspicano che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 69 capoverso 4.

ASIG chiede che il sistema di individuazione di rotture sia obbligatorio solo per i nuovi impianti e che l’articolo 69 capoverso 4 venga abrogato.

Swissgas vorrebbe invece che l’articolo 69 capoverso 3 rimandasse esplicitamente alla sezione 9 dell’ordinanza e che il termine di cui al capoverso 4 venisse esteso a 10 anni.

2.1.11 Allegato 1

SSIGA chiede che l’allegato rimandi alla direttiva G18 e che le denominazioni di alcune direttive siano riviste.

Il Cantone VD, USAM, Groupe E e ASIG auspicano una revisione della lista dei rimandi alle direttive della SSIGA (segnatamente l’introduzione della direttiva G18).

2.2. Ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie

La revisione totale dell’ordinanza applicazione delle salvaguardie riscuote ampio consenso. I Cantoni AR, BL, GE, NW, VD e VS sono favorevoli alle modifiche. Anche i partiti pvl e PS, nonché Greenpeace Svizzera, la Fondazione svizzera per l’energia e Swisscleantech esprimono un parere favorevole. Il Cantone GR e il VFS non presentano alcuna osservazione.

Per quanto riguarda la designazione dei responsabili delle salvaguardie, la ComNBC propone di inasprire la formulazione, mentre Swissnuclear vorrebbe che fosse resa meno severa.

Swissnuclear è contraria all’obbligo di redigere un regolamento sulle salvaguardie. Swissnuclear si oppone anche all’obbligo di approvazione del regolamento da parte dell’UFE.

Per quanto riguarda l’obbligo di rapporto, Nagra e Swissnuclear chiedono la cancellazione

dell’«Essential Equipment».

Nagra e Swissnuclear chiedono una limitazione degli strumenti informatici che possono essere introdotti per l’ispezione da parte dell’UFE e dell’AIEA («strumenti informatici ammessi nel sito»).

Swissnuclear propone di limitare l’obbligo di contabilità dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 all’estero.

Il PSI propone di modificare la formulazione relativa alle persone di contatto per includere stabilimenti esterni agli impianti come le università o il PSI West.

Swissnuclear e Nagra propongono di limitare la facoltà dell’UFE quale autorità di vigilanza e degli ispettori dell’AIEA di scattare fotografie durante le ispezioni.

Il Cantone TI e la ComNBC desiderano una formulazione più vincolante per quanto riguarda la considerazione delle misure di salvaguardia a partire dalla fase di progettazione.

8/16 BFE-D-C2613401/147