Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 16 pagine
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N. dossier: BFE-011.0-6/1/4
2.1.5 Sezione 6: Organi di ritegno e dispositivi di scarico
Art. 33 Organi di ritegno
ASIG e Swissgas auspicano che l’articolo 33 capoverso 2 lettera a numero 2 sia stralciato e che venga mantenuto il tenore dell’ordinanza attualmente in vigore.
UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 33 e che venga formulata una disposizione specifica.
2.1.6 Sezione 7: Sorveglianza
Art. 35 Posto di comando
ASIG, Swissgas, Gaznat e Avenergy auspicano la modifica del rapporto esplicativo nel senso che la nozione di supporto adeguato entro un termine consono al posto di comando non sia più definita nel dettaglio o venga modificata per lasciare una maggiore flessibilità organizzativa ai gestori.
UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 35 e che sia formulata una disposizione specifica.
Art. 37 Impianto di teletrasmissione
UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 37.
Swissgas vorrebbe che venissero fissati criteri per definire la ridondanza dell’impianto di
teletrasmissione.
2.1.7 Sezione 8: Costruzione
Art. 41 Posa della condotta
Secondo Avenergy dovrebbe essere precisato che il capoverso 2 del presente articolo concernente la protezione contro le spinte ascensionali si applica solo ai nuovi impianti.
Art. 42 Contrassegni
UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 42.
SSIC auspica che i contrassegni vengano rimossi e sostituiti da un sistema georeferenziato per non ostacolare le aziende agricole.
Art. 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta
Il Cantone SZ chiede che gli impianti di trasporto in condotta non vengano iscritti nel registro fondiario perché l’iscrizione parallela a tale registro e al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà provoca doppioni.
Art. 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Secondo i Cantoni GE e VD, nell’OSITC dovrebbe essere integrata una soluzione finanziaria destinata ai Cantoni per aiutarli ad ammortizzare i costi derivanti dall’iscrizione dei perimetri di protezione al Catasto.
ASIG e Swissgas chiedono che l’articolo 44 riguardi anche le zone di consultazione dell’OPAM.
6/16 BFE-D-C2613401/147