Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 16 pagine

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N. dossier: BFE-011.0-6/1/4

2.1.5 Sezione 6: Organi di ritegno e dispositivi di scarico

Art. 33 Organi di ritegno

ASIG e Swissgas auspicano che l’articolo 33 capoverso 2 lettera a numero 2 sia stralciato e che venga mantenuto il tenore dell’ordinanza attualmente in vigore.

UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 33 e che venga formulata una disposizione specifica.

2.1.6 Sezione 7: Sorveglianza

Art. 35 Posto di comando

ASIG, Swissgas, Gaznat e Avenergy auspicano la modifica del rapporto esplicativo nel senso che la nozione di supporto adeguato entro un termine consono al posto di comando non sia più definita nel dettaglio o venga modificata per lasciare una maggiore flessibilità organizzativa ai gestori.

UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 35 e che sia formulata una disposizione specifica.

Art. 37 Impianto di teletrasmissione

UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 37.

Swissgas vorrebbe che venissero fissati criteri per definire la ridondanza dell’impianto di

teletrasmissione.

2.1.7 Sezione 8: Costruzione

Art. 41 Posa della condotta

Secondo Avenergy dovrebbe essere precisato che il capoverso 2 del presente articolo concernente la protezione contro le spinte ascensionali si applica solo ai nuovi impianti.

Art. 42 Contrassegni

UBAG e Saraco chiedono che gli impianti di trasporto in condotta aeroportuali vengano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 42.

SSIC auspica che i contrassegni vengano rimossi e sostituiti da un sistema georeferenziato per non ostacolare le aziende agricole.

Art. 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta

Il Cantone SZ chiede che gli impianti di trasporto in condotta non vengano iscritti nel registro fondiario perché l’iscrizione parallela a tale registro e al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà provoca doppioni.

Art. 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Secondo i Cantoni GE e VD, nell’OSITC dovrebbe essere integrata una soluzione finanziaria destinata ai Cantoni per aiutarli ad ammortizzare i costi derivanti dall’iscrizione dei perimetri di protezione al Catasto.

ASIG e Swissgas chiedono che l’articolo 44 riguardi anche le zone di consultazione dell’OPAM.

6/16 BFE-D-C2613401/147