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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine
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b. 50 000 franchi all’anno, se forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi.
7. Ordinanza del 25 novembre 201516 sull’infrastruttura finanziaria
Art. 2 cpv. 1
1Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all’articolo 973c del Codice delle obbligazioni17 (CO) e i diritti valori registrati di cui all’articolo 973d CO, nonché i derivati e i valori contabili offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.
Art. 12 cpv. 2 lett. f e g
2Sono considerati servizi essenziali segnatamente anche:
f. nel caso dei sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
g. nel caso di sistemi di negoziazione TRD che forniscono anche servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1. la custodia accentrata di valori mobiliari TRD o la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD,
2. la prima registrazione di valori mobiliari TRD su un conto titoli,
3. la riconciliazione dei portafogli.
Art. 13 cpv. 1 lett. a, f e g nonché 1bis
1Il capitale minimo ammonta:
a. per le sedi di negoziazione a 1 milioni di franchi;
f. per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 1 milione di franchi;
g. per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi a 5 milioni di franchi.
1bisIn casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore per le sedi di negoziazione di cui al capoverso 1 lettera a e i sistemi di negoziazione TRD di cui al capoverso 1 lettere f e g.
16 RS 958.11
17 RS 220