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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine
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4I piccoli sistemi di negoziazione TRD non possono concedere crediti.
Art. 58l Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)
1In deroga alla LInFi, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD si applicano le seguenti agevolazioni:
a. la maggioranza dei membri degli organi per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo non può appartenere all’organo per la gestione (art. 8 cpv. 2 secondo periodo LInFi);
b. se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo la legislazione sui mercati finanziari aumenta i rischi di un sistema di negoziazione TRD, la FINMA può esigere che tale sistema adotti misure organizzative (art. 10 cpv. 3 LInFi);
c. se il sistema di negoziazione TRD gestisce anche un sistema organizzato di negoziazione (art. 43 LInFi), la FINMA può esigere fondi propri supplementari e sufficiente liquidità;
d i requisiti relativi alla continuità operativa possono essere soddisfatti anche attraverso l’assunzione della gestione del sistema di negoziazione TRD da parte di un altro titolare dell’autorizzazione al verificarsi di incidenti (art. 13 cpv. 1 LInFi);
e. i compiti di autodisciplina attribuiti a una sede di negoziazione TRD possono anche essere svolti da un organo non indipendente (art. 27 cpv. 2 LInFi);
f. non occorre istituire un’autorità indipendente di ricorso (art. 37 LInFi).
2Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano inoltre, in deroga alla LInFi, le seguenti agevolazioni:
a. i requisiti relativi ai fondi propri non sono applicabili (art. 66 LInFi);
b. i requisiti relativi alla liquidità non sono applicabili (art. 67 LInFi).
3In deroga alla presente ordinanza, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD si applicano le seguenti agevolazioni:
a. non occorre istituire un organo di audit interno (art. 8 cpv. 1 lett. c);
b. la strategia e l’analisi di impatto sull’attività di cui all’articolo 14 possono prevedere il trasferimento della gestione del sistema di negoziazione TRD a un terzo.
Art. 58m Obbligo d’informazione di piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)
Prima dell’avvio di una relazione d’affari, i piccoli sistemi di negoziazione TRD informano i propri clienti, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, in merito alle agevolazioni specifiche menzionate nella presente disposizione di cui beneficia il piccolo sistema di negoziazione TRD.