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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine

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4. Ordinanza del 6 novembre 20198 sugli istituti finanziari

Sostituzione di termini

Negli articoli 74 e 75 il termine «sede di negoziazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD».

Art. 24 cpv. 1

1Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR9, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi, un sistema di negoziazione TRD secondo la LInFi10 o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Art. 70a Fondi propri computabili

1Le società di intermediazione mobiliare possono computare nei fondi propri secondo l’articolo 70 capoversi 1–3:

a. il capitale sociale versato e, per le società di persone, anche gli strumenti di capitale alternativi;

b. le riserve palesi;

c. il riporto dell’utile;

d. l’utile trimestrale;

e. i prestiti postergati rimborsabili soltanto previa approvazione della FINMA.

2I fondi di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computabili integralmente.

3L’utile trimestrale di cui al capoverso 1 lettera d, dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, è computabile in ragione del 70 per cento, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 dell’ordinanza del 30 aprile 201411 sulle banche (OBCR) o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, anche se tale conto economico non è stato sottoposto a nessun controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può esigere un attestato.

4I prestiti postergati di cui al capoverso 1 lettera e possono essere computati soltanto in ragione del 40 per cento nei fondi propri computabili integralmente secondo il capoverso 1 lettere a–d e il capoverso 5 che superano 1,5 milioni di franchi.

5Dai fondi propri di cui al capoverso 1 lettere a–d vanno dedotti integralmente:

a. il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio corrente;

8 RS 954.11

9 RS 952.0

10 RS 958.1

11 RS 952.02