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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine

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4Nel regolamento, il sistema di negoziazione TRD prevede procedure per la revoca dell’ammissione di valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali.

5I requisiti di cui all’articolo 34 capoversi 1 e 3 si applicano per analogia.

Art. 58g Comunicazioni in relazione a determinati valori mobiliari TRD

(art. 73d LinFi)

1Se i valori mobiliari TRD ammessi al sistema di negoziazione TRD si riferiscono a valori mobiliari che sono ammessi al commercio anche presso una sede di negoziazione svizzera, il sistema di negoziazione TRD comunica gratuitamente tutte le transazioni effettuate con questi valori mobiliari TRD alla sede di negoziazione corrispondente.

2Il sistema di negoziazione TRD sorveglia tutte le transazioni effettuate nei propri sistemi con valori mobiliari TRD ammessi e mette questi dati gratuitamente a disposizione di tutti i sistemi di negoziazione TRD autorizzati.

3Le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD utilizzano questi dati esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito della sorveglianza del commercio.

4La FINMA può disciplinare i dettagli delle comunicazioni.

Art. 58h Requisiti minimi relativi a determinati valori mobiliari TRD

(art. 73d cpv. 3 LInFi)

1I valori mobiliari TRD possono essere ammessi dal sistema di negoziazione TRD se il registro elettronico distribuito soddisfa almeno i requisiti di cui all’articolo 973d capoverso 2 CO.

2Se il registro elettronico distribuito non è gestito dal sistema di negoziazione TRD in questione, il sistema di negoziazione TRD verifica, prima dell’ammissione dei corrispondenti valori mobiliari TRD e in seguito a intervalli regolari, ma almeno una volta l’anno, se il registro è conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.

3Il sistema di negoziazione TRD informa i propri partecipanti sulle verifiche eseguite e sul loro esito.

Art. 58i Obblighi di informazione

(art. 73e cpv. 1 LInFi)

1Per ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, il sistema di negoziazione TRD, se del caso, mette il relativo prospetto o il foglio informativo di base a disposizione dei suoi partecipanti di cui all’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi.

2I sistemi di negoziazione TRD che ammettono i partecipanti di cui all’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi pubblicano inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate all’interno del sistema di negoziazione TRD con altri valori patrimoniali, in particolare il prezzo, il volume e il momento delle transazioni.

3Essi informano tali partecipanti sui seguenti aspetti del registro elettronico distribuito dei valori mobiliari TRD in questione: