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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine
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Art. 58n Capitale minimo di piccoli sistemi di negoziazione TRD
(art. 73f LInFi)
Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il capitale minimo ammonta:
a. a 500 000 franchi, se tali sistemi non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c;
b. al 5 per cento dei valori mobiliari TRD custoditi, ma almeno a 500 000 franchi, se tali sistemi forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c.
Art. 126, frase introduttiva e lett. d
Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa o presso un sistema di negoziazione TRD in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:
d. sono annunciate alla borsa o al sistema di negoziazione TRD al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esecuzione e pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e
Art. 131 cpv. 5bis
Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica dal 1° gennaio 2024.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, [ ]
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr