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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine
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2In calce a questo titolo speciale saranno registrate succintamente le dichiarazioni del fallito, come pure le ulteriori decisioni dell’amministrazione del fallimento in merito alle rivendicazioni notificate, e l’esito di eventuali processi.
Art. 38
Abrogato
Art. 40 cpv. 2 lett. d
2Siffatti avvisi saranno, nella procedura ordinaria, spediti:
d. alla competente autorità di protezione dei minori e degli adulti, se il fallito è detentore dell’autorità parentale, curatore o mandatario designato con mandato precauzionale e vi sono indizi concreti che la dichiarazione del fallimento possa esporre a pericolo gli interessi dei minori o dell’interessato.
Art. 45
4. Diritti di1 Le decisioni relative alla restituzione di beni rivendicati da un terzo (art. 242 e 242a rivendicazione
LEF nonché art. 34 del presente R) devono esser prese dopo che è decorso il termine
a. Decisione da
parte per l’insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), sia che la rivendicazione sia dell’amministra- stata fatta dal terzo stesso o che il bene sia stato indicato dal fallito o da altri come zione del
fallimento spettante a terzi.
2Una decisione dev’essere presa, anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo la vendita, ma prima del riparto del ricavo della vendita.
Art. 46 b. Fissazione al terzo di un termine per promuovere l’azione
Se al terzo vien fissato un termine per promuovere l’azione ai sensi degli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF, il relativo avviso deve contenere un’esatta descrizione del bene in contestazione, come pure la comminatoria che, non osservando questo termine, il rivendicante sarà considerato come decaduto dal suo diritto.
Art. 47 c. Tutela dei diritti dei creditori
1L’amministrazione del fallimento comunica al terzo il suo riconoscimento della pretesa e gli restituisce il bene rivendicato soltanto quando consta che:
a. la seconda assemblea dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito; o
b. nessun creditore ha chiesto la cessione dei diritti della massa sul bene rivendicato, in conformità con l’articolo 260 LEF.
2Le spese di custodia sono a carico della massa o, dopo una cessione delle pretese ai sensi dell’articolo 260 LEF, sono poste a carico del cessionario. L’amministrazione del fallimento può fissare al cessionario, con la comminatoria di procedere immediatamente alla restituzione del bene al terzo, un termine per dichiarare