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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine
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1 Le decisioni relative all’accesso ai dati di cui la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre e quelle relative alla consegna degli stessi, devono esser prese dopo che è decorso il termine per l’insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).
2 Gli articoli 46–54 si applicano per analogia.
3 I terzi che intendono opporsi all’accesso ai dati o alla consegna degli stessi possono far valere i loro diritti promuovendo un’azione presso il giudice competente. Fino al passaggio in giudicato della decisione del giudice non sono concessi né l’accesso ai dati né la loro consegna.
Art. 78 e 89
Abrogati
Art. 96, frase introduttiva e lett. c
Per la procedura sommaria valgono, oltre gli articoli 32, 49, 70 e 93, le seguenti prescrizioni speciali:
c. per il riparto valgono, a titolo supplementare, le prescrizioni seguenti:
1. in relazione allo stato: gli articoli 262 e 264 capoverso 3 LEF, nonché gli articoli 83 e 85 del presente regolamento,
2. in relazione agli attestati di carenza di beni: l’articolo 265 LEF,
3. in relazione alla consegna: per analogia l’articolo 150 LEF.
2. Ordinanza del 6 novembre 20194 sui servizi finanziari
Sostituzione di termini
In tutta l’ordinanza il termine «sede di negoziazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l’espressione «sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD».
3. Ordinanza del 30 aprile 20145 sulle banche
Art. 4 Rimando tra parentesi e cpv. 1 lett. a
(art. 1a, 1b cpv. 1 e 3c cpv. 1 lett. b LBCR)
1È attivo nel settore finanziario chiunque:
a. fornisce o procura servizi per operazioni finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito,
4 RS 950.11
5 RS 952.02