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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine

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Art. 24 cpv. 2 e 2bis

2Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina della sede di negoziazione devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione e perlopiù indipendenti rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

2bisGli organi che svolgono i compiti di sorveglianza della sede di negoziazione devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione e rispetto ai partecipanti e agli emittenti sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale.

Titolo dopo l’art. 58

Capitolo 4a: Sistemi di negoziazione TRD

Sezione 1: Definizioni

Art. 58a Negoziazione multilaterale e regole non discrezionali

(art. 73a cpv. 1 LInFi)

Le definizioni concernenti la negoziazione multilaterale secondo l’articolo 22 e le regole non discrezionale secondo l’articolo 23 si applicano per analogia ai sistemi di negoziazione TRD.

Art. 58b Carattere professionale

(art. 73a cpv. 2 LInFi)

1Un sistema di negoziazione TRD esercita la sua attività a titolo professionale se:

a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;

b. durante un anno civile mantiene con oltre 20 partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi o con almeno un partecipante secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o

c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori mobiliari TRD di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi.

2Se un valore soglia di cui al capoverso 1 è superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni ed entro 60 giorni deve essere presentata a quest’ultima una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi.

3Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di esercitare le attività riservate a un sistema di negoziazione TRD finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.