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Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine
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b. il valore di eventuali partecipazioni nel quadro del calcolo per il singolo istituto;
c. il goodwill, compreso quello incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali;
d. le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura; una compensazione con corrispondenti passività fiscali differite è ammessa soltanto nell’ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale.
Art. 82
La rappresentanza di un istituto finanziario estero che fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi12 deve:
a. osservare le disposizioni della LSerFi;
b. provvedere all’iscrizione dei suoi consulenti alla clientela in un registro dei consulenti ai sensi dell’articolo 28 LSerFi se fornisce servizi finanziari a clienti privati.
5. Ordinanza dell’11 novembre 201513 sul riciclaggio di denaro
Art. 4 cpv. 1 e 1bis
1Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l’intermediario finanziario:
a. trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;
b. consente il trasferimento di valute virtuali a un terzo, purché mantenga una relazione d’affari continua con la controparte e non fornisca il servizio esclusivamente nei confronti di intermediari finanziari;
c. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;
d. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.
1bisSono considerati mezzi di pagamento che non consistono in denaro in particolare:
a. carte di credito;
b. assegni di viaggio;
12 RS 950.1
13 RS 955.01