Progetto

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

a. la sua governance; e

b. i suoi rischi tecnici, segnatamente i rischi di perdite.

Art. 58j Ulteriori requisiti relativi ai servizi nell’ambito della custodia

accentrata, della compensazione o del regolamento

(art. 73e cpv. 2 LInFi)

1Per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi si applicano per analogia i requisiti secondo gli articoli 62–73 LInFi e 52–58 della presente ordinanza, salvo che la presente sezione disponga altrimenti.

2La segregazione di cui all’articolo 69 LInFi può effettuarsi nel registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari DTL o nei sistemi del sistema di negoziazione TRD.

3Un sistema di negoziazione TRD può autorizzare l’adempimento delle obbligazioni di pagamento anche in modo diverso da quanto disciplinato all’articolo 65 capoverso 1 LInFi se a tal fine ricorre a un istituto assoggettato alla vigilanza della FINMA.

4Nel caso di un sistema di negoziazione TRD, per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono anche valori patrimoniali crittografici, se l’obbligazione di pagamento deve essere adempiuta nella stessa valuta virtuale.

5In deroga all’articolo 52, il sistema di negoziazione TRD non deve istituire un comitato degli utenti.

Art. 58k Piccoli sistemi di negoziazione TRD

(art. 73f LInFi)

1Un sistema di negoziazione TRD è considerato piccolo se adempie i criteri seguenti:

a. il suo volume di transazioni con valori mobiliari TRD è inferiore a 250 milioni di franchi all’anno;

b. il suo volume di depositi da custodire di valori mobiliari TRD è inferiore a 100 milioni di franchi; e

c. il suo volume di regolamento di valori mobiliari TRD comprende transazioni di valore inferiore a 250 milioni di franchi all’anno.

2Se un valore soglia di cui al capoverso 1 è superato, ciò deve essere notificato alla FINMA entro dieci giorni. Il sistema di negoziazione TRD deve presentarle entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione secondo le prescrizioni della LInFi.

3Il sistema di negoziazione TRD non è più considerato piccolo 90 giorni dopo il superamento di un valore soglia secondo il capoverso 1. Dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione, il sistema di negoziazione TRD può tuttavia continuare a beneficiare delle agevolazioni secondo l’articolo 58l finché la FINMA non avrà deciso in merito alla richiesta. Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al sistema di negoziazione TRD di ammettere ulteriori partecipanti finché non si sarà pronunciata sulla richiesta.