Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 15 pagine

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perdite involontarie di sostanza, come ad esempio perdite impreviste in borsa o perdite dovute al mancato rimborso di un credito.

Lettera d

Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della personalità, di un reato o di una misura coercitiva a scopo assistenziale possono essere impiegate a discrezione dal beneficiario, il quale non deve temere che il fatto di spendere queste somme comporti una riduzione delle PT.

La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale (incluso il contributo di solidarietà secondo la legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981) non sono presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.

Articolo 27 Computo della sostanza cui si è rinunciato (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)

Questo articolo corrisponde all’articolo 17e OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 precisa che l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata secondo l’articolo 13 capoverso 2 LPTD sia la rinuncia alla sostanza dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l’articolo 13 capoverso 3 LPTD.

Premessa agli articoli 28–37 (art. 17 LPTD)

Diversamente dalle spese di malattia e d’invalidità dei beneficiari di PC, quelle dei beneficiari di PT sono assunte dalla Confederazione. Spetta pertanto al Consiglio federale emanare le relative disposizioni d’esecuzione. Queste ricalcano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), quando le spese di malattia e d’invalidità nell’ambito delle PC erano a carico della Confederazione (ordinanza del 29 dicembre 19977 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari [OMPC]), ma tengono anche conto delle regole vigenti a livello cantonale.

Articolo 28 Momento determinante per il rimborso (art. 17 cpv. 1 LPTD)

Capoverso 2

Questa disposizione serve a evitare che in caso di estinzione del diritto alle PT venga negato il rimborso di spese insorte o prestazioni fornite in un momento in cui il diritto ancora sussisteva (art. 5 LPTD), ma che sono state fatturate dopo la sua estinzione.

Articolo 29 Entità del rimborso e relazione con le prestazioni di altre assicurazioni

(art. 17 cpv. 3 LPTD)

Conformemente all’articolo 17 LPTD, le spese di malattia e d’invalidità possono essere rimborsate, per quanto non siano superati i seguenti importi massimi:

- l’importo massimo delle PT (PT annua e rimborso delle spese di malattia e d’invalidità)

secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPTD;

- l’importo massimo delle spese di malattia e d’invalidità, che secondo l’articolo 17 capo-

verso 2 LPTD è pari a 5000 franchi all’anno per le persone sole e a 10 000 franchi per le coppie sposate e per le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.

La presente disposizione chiarisce inoltre che questo rimborso è sussidiario rispetto a quelli di altre assicurazioni.

7 RS 831.301.1