Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 15 pagine

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mancanza di disposizioni in materia, sono applicabili quelli previsti per l’imposta federale diretta.

Articolo 20 Computo del valore annuo in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto

di abitazione (art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD)

Questa disposizione, che corrisponde a quella dell’articolo 15e OPC-AVS/AI, stabilisce come procedere in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione. Le differenze rispetto all’OPC-AVS/AI sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 21 Calcolo della sostanza netta (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)

Questo articolo disciplina le modalità di calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo delle PT. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell’articolo 17 OPC-AVS/AI. Il capoverso 4 stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante. Essa è necessaria in considerazione dello scopo delle PT di preservare l’avere di previdenza.

Capoverso 4

Diversamente da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle persone che ne beneficiano. L’entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ordinarie.

Viceversa, questa diposizione implica anche che il capitale di vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest’ultimo può disporne.

Articoli 22 e 23 Valutazione della sostanza e computo delle rendite vitalizie con re-

stituzione quale sostanza (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)

Queste disposizioni, che corrispondono a quelle degli articoli 15c e 17a OPC-AVS/AI, non necessitano di spiegazioni.

Articolo 24 Rinuncia a parti di sostanza. Principio (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)

La nozione di rinuncia alla sostanza secondo l’articolo 13 capoverso 3 LPTD include anche il caso in cui una persona abbia speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo senza un valido motivo. La presente disposizione stabilisce pertanto che può essere computata una rinuncia in due casi:

– se una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la contropre-

stazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o

– se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore

al limite consentito dall’articolo 13 capoverso 3 LPTD (lett. b).

La lettera a sancisce la prassi delle PC, fondata sulla giurisprudenza6. Di conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un’indennità in capitale in caso di divorzio o di un’imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l’alienazione della sostanza non sia adeguata. L’adeguatezza della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di

6 Cfr. tra l’altro DTF 122 V 394.