Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 15 pagine

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Articolo 36 Rimborso della partecipazione ai costi (art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)

Capoverso 1

Secondo l’articolo 64 in combinato disposto con l’articolo 24 della legge federale del 18 marzo 19948 sull’assicurazione malattie (LAMal), gli assicurati devono farsi carico dei costi della franchigia e dell’aliquota percentuale. L’importo della franchigia è opzionale, mentre l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale ammonta a 350 franchi per i figli che non hanno ancora compiuto 18 anni e a 700 franchi per gli adulti (art. 93 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 103 cpv. 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19959 sull’assicurazione malattie [OAMal]).

La partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) è rimborsata conformemente all’articolo 17 capoverso 1 lettera e LPTD.

Capoverso 2

Il rimborso della franchigia e dell’aliquota percentuale ammonta al massimo a 1000 franchi all’anno, il che corrisponde alla partecipazione massima con la franchigia di 300 franchi e con l’importo massimo di 700 franchi all’anno per l’aliquota percentuale del 10 per cento. I beneficiari di PT che scelgono una franchigia più elevata sono dunque equiparati a quelli con la franchigia di 300 franchi.

Articolo 37 Spese in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale (art. 17 cpv. 1

lett. e LPTD)

Le spese di soggiorno in un ospedale o in un istituto sono per principio considerate come spese di malattia, che devono essere coperte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Durante il soggiorno, l’importo per il fabbisogno generale vitale continua a essere versato ai beneficiari di PT, ragion per cui occorre dedurre le spese per il vitto. È considerata adeguata una deduzione pari all’importo per il vitto completo secondo l’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 194710 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

Articolo 38 Esercizio del diritto (art. 19 cpv. 1 LPTD)

Questo articolo corrisponde sostanzialmente all’articolo 20 OPC-AVS/AI. In tutti i capoversi sono state apportate modifiche redazionali, che non hanno però alcuna ripercussione materiale.

Il capoverso 3 stabilisce la competenza per le persone domiciliate all’estero.

Articolo 39 Durata di trattamento

Questo articolo corrisponde all’articolo 21 OPC-AVS/AI. Nel capoverso 1 è stata apportata una modifica redazionale.

Articolo 40 Arrotondamento degli importi versati

In linea di massima, gli importi mensili della PT annua vanno arrotondati al franco superiore.

Articolo 41 Versamento alle coppie sposate

Questo articolo si rifà alla disposizione dell’articolo 21b OPC-AVS/AI e stabilisce in base alle disposizioni sulle PT le modalità di versamento alle coppie sposate. Le modifiche rispetto all’articolo 21b OPC-AVS/AI sono di natura puramente redazionale.

8 RS 832.10

9 RS 832.102

10 RS 831.101