Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 15 pagine

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Non si può escludere che in un secondo tempo una persona con un avere di previdenza superiore alla franchigia necessiti comunque di PC. Se deve attingere all’avere di previdenza per garantire il proprio sostentamento non può infatti continuare la previdenza professionale e deve farsi versare la prestazione d’uscita, perdendo così il diritto alla rendita del 2° pilastro. Può ricevere una rendita soltanto se l’istituto di previdenza offre la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a quel momento. Dato che la riscossione è anticipata di più anni, la rendita è tuttavia ridotta di conseguenza.

Articolo 5 Sforzi d’integrazione (art. 5 cpv. 5 LPTD)

I beneficiari di PT devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Trattandosi di persone che negli anni precedenti hanno già cercato invano di trovare un lavoro, gli sforzi d’integrazione vanno però intesi in modo più ampio e variato di quanto non si faccia nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione. I requisiti concernenti la qualità e la quantità delle prove da fornire sugli sforzi intrapresi non devono dunque essere molto elevati. Vanno riconosciuti non soltanto gli sforzi quali i colloqui di consulenza volontari presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) o le lettere di candidatura, ma anche e soprattutto quelli che permettono ai beneficiari di PT di rimanere attivi. Le misure d’integrazione nell’ambito delle PT sono molto più ampie di quelle proposte dagli URC. Oltre alla partecipazione ai provvedimenti di integrazione di questi ultimi, vanno pertanto riconosciute anche le attività seguenti, che tuttavia nessuno può essere obbligato a svolgere:

- volontariato;

- partecipazione a corsi di lingue;

- coaching;

- cura e assistenza a familiari o conoscenti.

Va inoltre osservato che la LPTD non prevede possibilità di sanzione o il computo di un reddito ipotetico qualora non sia fornita la prova di sufficienti sforzi d’integrazione.

Articolo 6 Calcolo delle prestazioni transitorie in caso di separazione del matri-

monio (art. 7 cpv. 5 LPTD)

Questa disposizione stabilisce come devono essere calcolate le PT quando due coniugi sono separati. Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 3 capoverso 3 OPC-AVS/AI.

Articolo 7 Figli di cui non si tiene conto per il calcolo (art. 7 cpv. 4 LPTD)

Questa disposizione definisce come procedere per stabilire se un figlio che consegue redditi propri non vada preso in considerazione oppure vada incluso nel calcolo comune.

Articolo 8 Adeguamento al potere d’acquisto dello Stato di domicilio (art. 8 LPTD)

Per l’adeguamento delle PT al potere d’acquisto dello Stato di domicilio ci si basa sull’indice del potere d’acquisto dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Articolo 9 Importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone che condividono

l’alloggio (art. 9 cpv. 3 LPTD)

Conformemente all’articolo 9 capoverso 3 LPTD, il Consiglio federale determina le modalità di calcolo dell’importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone per le quali è effettuato un calcolo comune della PT annua che condividono l’alloggio con altre persone. Con questa norma di delega il Legislatore tiene conto del fatto che questi casi rappresentano forme a metà tra la famiglia e la condivisione dell’alloggio e vanno pertanto disciplinate separatamente. Se tali casi fossero disciplinati dalla disposizione prevista per le persone che condividono l’alloggio, per ogni persona inclusa nel calcolo delle PT si potrebbe prendere in considerazione l’importo massimo previsto per una persona che vive in un’economia domestica composta da due persone. Le famiglie in questione risulterebbero così nettamente avvantaggiate rispetto a