Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 15 pagine

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una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.

Articolo 25 Importo della rinuncia in caso di alienazione (art. 13 cpv. 2 LPTD)

Il capoverso 1 corrisponde alla disposizione dell’articolo 17a capoverso 5 OPC-AVS/AI (valutazione della sostanza). Per ragioni sistematiche, nella presente ordinanza questo capoverso figura sotto le disposizioni in materia di rinuncia alla sostanza, ma questo non comporta alcuna differenza materiale rispetto all’OPC-AVS/AI.

Articolo 26 Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza

(art. 13 cpv. 3 LPTD)

Capoversi 1 e 2

Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l’importo della rinuncia alla sostanza. L’importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive dell’assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo viene effettuato separatamente per ogni anno del periodo da considerare ed è pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 13 cpv. 3 LPTD), in base all’importo della sostanza al 1° gennaio dell’anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, è dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l’anno successivo la sostanza è di 140 000 franchi, per quell’anno è ammesso un dispendio di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui sono sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consentito.

Capoverso 3

Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la determinazione dell’importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente superato.

Lettera a

Il consumo della sostanza è una parte della sostanza che viene computata ogni anno come reddito nel calcolo delle PT (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD). Questo computo comporta una riduzione dell’importo delle PT versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, un beneficiario di PT deve quindi utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell’importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PT non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 24 lettera b.

Lettera b

Secondo quanto stabilito nell’articolo 13 capoverso 3 LPTD, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato. I validi motivi sono enumerati esaustivamente sotto questa lettera.

Numeri 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. L’assicurato deve provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.

Lettera c

Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto previsto per i casi di cui alla lettera b, in questo caso l’onere della prova non può essere a carico dell’assicurato, dato che è difficile provare