Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 15 pagine
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Articolo 30 Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità insorte all’estero (art. 17
cpv. 3 LPTD)
Questo articolo disciplina il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità insorte all’estero. Va tuttavia segnalato che, conformemente alle norme di coordinamento europee, il diritto al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia non è esportabile. I beneficiari di PT domiciliati all’estero non hanno pertanto diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.
Articolo 31 Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si
tiene conto nel calcolo (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 18 lett. b LPTD)
Questo articolo, che corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell’articolo 19 OPC-AVS/AI, disciplina il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità per i figli di cui non si tiene conto nel calcolo delle PT conformemente all’articolo 7 capoverso 4 LPTD.
Articolo 32 Rimborso delle spese per cure dentarie (art. 17 cpv. 1 lett. a LPTD)
Capoversi 2 e 5
Le spese per cure dentarie vanno calcolate e rimborsate secondo le tariffe AINF/AM/AI.
Nell’ambito delle PT è prevista una disposizione aggiuntiva, rilevante soprattutto per i Cantoni di confine, secondo cui le prestazioni odontotecniche commissionate all’estero da dentisti svizzeri vanno rimborsate in base alla tariffa estera, se questa è inferiore a quella svizzera.
Capoverso 3
Questa disposizione stabilisce che prima delle cure dentarie si deve chiedere un preventivo, se le relative spese (comprese quelle di laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi. Il principio stabilito in questa disposizione è stato ripreso da tutti i Cantoni nell’ambito delle PC, seppure con soglie differenti a partire dalle quali è richiesto un preventivo. Nella presente disposizione, l’importo determinante per la richiesta di un preventivo è stato ripreso dall’OMPC.
Articolo 33 Rimborso delle spese per diete (art. 17 cpv. 1 lett. b LPTD)
Secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b LPTD, i beneficiari di PT hanno diritto al rimborso delle spese per diete. Per le spese supplementari comprovate per diete prescritte da un medico è versato loro un importo forfettario annuo di 2100 franchi. Questo importo si rifà alla previgente OMPC ed è stato mantenuto dalla maggior parte dei Cantoni.
Articolo 34 Rimborso delle spese di trasporto (art. 17 cpv. 1 lett. c LPTD)
Questa disposizione disciplina il rimborso delle spese di trasporto al più vicino luogo di cura in caso di urgenza, di trasferimento indispensabile o di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Secondo il capoverso 2, secondo periodo, se a causa della sua disabilità una persona necessita di un mezzo di trasporto diverso dai mezzi pubblici (p. es. un taxi per disabili o la propria auto), le relative spese sono rimborsate.
Articolo 35 Rimborso dei mezzi ausiliari (art. 17 cpv. 1 lett. d LPTD)
Per principio, le spese per i mezzi ausiliari devono essere sostenute nella misura del possibile dall’assicurazione invalidità. Dato che i beneficiari di PT devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro, devono essere rimborsati loro anche i mezzi ausiliari che l’assicurazione invalidità rimborsa soltanto in caso di esercizio di un’attività lucrativa. Inoltre sono rimborsate le spese di istruzione all’uso, di riparazione, di adattamento e di rinnovo parziale di mezzi ausiliari. Non è invece prevista la copertura delle spese d’uso e di manutenzione.