Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 15 pagine

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L’OAVS è modificata come segue:

Articolo 28 capoverso 6 Calcolo dei contributi

Con questa disposizione si precisa che le prestazioni secondo la LPTD, come quelle secondo la LPC, sono considerate quale reddito minimo ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b della legge del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. I beneficiari di tali prestazioni versano quindi soltanto il contributo minimo AVS/AI/IPG. Nel contempo è stralciata la deroga per le persone le cui spese sono leggermente inferiori ai redditi, che si è rivelata impraticabile.

L’ordinanza del 15 gennaio 197111 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Articolo 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che rice-

vono prestazioni transitorie

Si tratta di una disposizione analoga all’articolo 1 capoverso 1 LPTD. Poiché occorre verificare il diritto alle PC in previsione dell’età ordinaria di pensionamento, anche nell’OPC-AVS/AI si deve stabilire che questa verifica va effettuata d’ufficio.

4 Ripercussioni finanziarie

Le disposizioni della presente ordinanza non causano costi supplementari rispetto a quelli già risultanti dalla LPTD.

I costi per le PT avranno un andamento progressivo. Poiché le prestazioni sono concesse unicamente a persone il cui diritto alle indennità di disoccupazione si è esaurito dopo l’entrata in vigore della legge, le ripercussioni finanziarie si faranno sentire pienamente soltanto dopo qualche anno. Si stima che a quel momento le persone beneficiarie saranno 3400, per un costo di circa 150 milioni di franchi a carico della Confederazione. Le spese di amministrazione saranno coperte dai Cantoni.

11 RS 831.301