Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 22 pagine
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delle spese di malattia e d’invalidità debba dipendere dalla data di fatturazione e non dalla data del trattamento.
Art. 32 Rimborso delle spese per cure dentarie
Per garantire un’applicazione uniforme, AR, BL, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SO, TG e VS si chiedono se per le spese per cure dentarie non debba essere prevista, a partire da un certo importo, anche una verifica da parte di un dentista di fiducia. AR,
BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SO, SZ, TG, VS e CCCC chiedono che le
spese per le prestazioni del dentista di fiducia siano assunte dalla Confederazione.
Secondo VD, per garantire la coerenza e l’economicità del sistema, si dovrebbe attribuire ai Cantoni la competenza di disciplinare questa materia. Se si applicassero effettivamente le regole previste dall’avamprogetto di ordinanza, il rimborso sarebbe molto più elevato per i beneficiari di prestazioni transitorie rispetto ai beneficiari di prestazioni complementari.
TI ritiene che le spese di malattia (comprese le spese per cure dentarie) debbano essere rimborsate anche se il trattamento a cui fanno riferimento aveva carattere d’urgenza.
Secondo AG e GastroSuisse, l’importo limite fissato per sottoporre un preventivo per le cure dentarie prima del trattamento è troppo elevato. Avenir50plus, Inclusion Handicap, SOS e USS chiedono invece di rinunciare alla presentazione di un preventivo (art. 32 cpv. 3 e 4 OPTD), poiché considerato il limite massimo fissato questa regola comporterebbe un onere sproporzionato.
Per quanto riguarda l’articolo 32 capoverso 1, CFQF, FPS, USDCR e Travail.Suisse propongono di sopprimere l’aggettivo «semplici» e di sostituirlo eventualmente con l’aggettivo «efficaci». A loro giudizio, il termine scelto non costituisce un criterio idoneo, poiché ciò a cui occorrerebbe puntare sarebbe una prestazione sanitaria adeguata a un prezzo adeguato.
Secondo Swiss Dental Laboratories2, in caso di rimborso di prestazioni odontotecniche acquistate all’estero occorrerebbe evitare truffe ai danni dell’ente pubblico. La disposizione dovrebbe essere riformulata prevedendo che è rimborsato soltanto il prezzo di costo.
Art. 35 Mezzi ausiliari
AG propone di definire esaustivamente i mezzi ausiliari rimborsati (in forma di elenco).
PSS, Inclusion Handicap, SOS e USS chiedono di tener conto, per il rimborso dei mezzi ausiliari, anche delle spese di funzionamento e manutenzione.
Art. 36 Rimborso della partecipazione ai costi
Santésuisse concorda con la parificazione di tutti gli assicurati, a prescindere dalla franchigia scelta, e con la fissazione del contributo massimo a 1000 franchi prevista all’articolo 36 capoverso 2 OPTD. In caso di malattia, però, le persone che hanno scelto una franchigia opzionale rischiano di essere penalizzate.
2 USI/USAM si associa alle considerazioni e alla proposta di Swiss Dental Laboratories.