Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
Disposizione transitoria COVID-19
Secondo VS, l’ordinanza deve contemplare disposizioni concernenti il regime transitorio per la deroga inserita dal Parlamento nella legge COVID-19, secondo cui gli assicurati che esauriscono il loro diritto tra il 1ogennaio 2021 e l’entrata in vigore della LPTD hanno diritto alle prestazioni transitorie se ne adempiono le condizioni.
Entrata in vigore
GE afferma che gli organi esecutivi hanno profuso uno sforzo straordinario per garantire l’attuazione della riforma delle prestazioni complementari, e che l’entrata in vigore dell’OPTD al 1ogennaio 2022 consentirebbe un’attuazione ottimale. La CCCC sottolinea, dal canto suo, che per attuare la legislazione sulle prestazioni transitorie occorrerebbero 12 mesi di lavoro a contare dal momento in cui le direttive fossero disponibili in forma definitiva. Al contrario, I verdi, PSS, USS, Avenir50plus, Inclusion Handicap e vorrebbero che l’entrata in vigore fosse fissata al 1oaprile 2021, data l’urgente necessità per gli interessati.
LADI
CFQF, FPS, Inclusion Handicap, USDCR e Travail.Suisse sottolineano che nell’ordinanza il Consiglio federale non sfrutta la possibilità, prevista all’articolo 5 capoverso 4 LPTD, di disciplinare il diritto delle persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 LADI. Secondo FPS, USDCR e Travail.Suisse, questa mancanza contraddice la volontà del legislatore, intesa a migliorare la tutela delle persone anziane giunte alla fine del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. SG e Inclusion Handicap chiedono di prevedere un disciplinamento in tal senso. Travail.Suisse riconosce però che occorre un disciplinamento adeguatamente ponderato, per evitare di creare nuove disparità con una tale disposizione. CFQF, FPS, USDCR e Travail.Suisse propongono pertanto, per le persone di 55 anni o più giunte alla fine del diritto, di presupporre in ogni caso il versamento di 520 indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione. Su questa base è possibile accertare se una persona adempie effettivamente le condizioni che danno diritto a una prestazione transitoria.
Altre rivendicazioni
In applicazione segnatamente dell’articolo 211 capoverso 1 OAVS, GE chiede che tutti gli organi esecutivi competenti, che si tratti o meno di una cassa cantonale di compensazione, siano compresi nel campo di applicazione della circolare che definisce le modalità di conteggio centralizzato delle tasse postali e dei diritti rimborsati dal fondo di compensazione AVS in virtù dell’articolo 95 capoverso 2 LAVS (Circulaire no318.107.03 concernant la prise en charge des taxes et droits sur l’acheminement postal des lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux, CTDP, non disponibile in italiano).
Secondo GR e CCCC, nell’ottica dell’esecuzione il disegno di ordinanza presenta una serie di importanti carenze che, se non verranno considerate, solleveranno numerose questioni di esecuzione che dovranno essere risolte dai tribunali. Occorrerebbero così diversi anni prima che il sistema si stabilizzi.
VD auspica chiarimenti per quanto riguarda le disposizioni concernenti l’accompagnamento verso una rendita AVS anticipata integrata da prestazioni complementari all’AVS. Ricorda inoltre che occorrerà prevedere un coordinamento specifico con il sistema cantonale di rendita transitoria e un adeguamento delle disposizioni cantonali