Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 22 pagine

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Tra le osservazioni pervenute, alcune riguardano le disposizioni della legge, e pertanto non sono state considerate nel presente rapporto. Infine, le proposte di mero carattere redazionale non sono state enumerate, poiché sono state considerate direttamente nel testo dell’ordinanza.

Tutti i pareri pervenuti sono pubblicati su Internet1. L’elenco completo dei partecipanti alla procedura di consultazione (con le relative abbreviazioni) è allegato al presente rapporto.

3. Risultati della procedura di consultazione in dettaglio

3.1 Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell’età ordinaria di pensionamento (art. 1 OPTD)

GR e CCCC si chiedono come debbano fare gli organi esecutivi per effettuare calcoli pro futuro in previsione dell’età ordinaria di pensionamento. Per questa ragione, chiedono di stabilire che per questa ipotesi di «prevedibilità» sia determinante la situazione esistente due anni prima dell’età ordinaria di pensionamento. In caso contrario, le decisioni resisterebbero ben di rado alla censura dei tribunali.

Secondo NE, questa disposizione introduce un esame pressoché automatico del diritto alle prestazioni complementari dell’AVS, che dovrà essere programmato a partire dal momento in cui l’assicurato acquisisce il diritto al versamento anticipato della rendita di vecchiaia. Se sussiste un dubbio circa un eventuale diritto futuro, il versamento delle prestazioni transitorie deve proseguire. Le procedure di compensazione tra prestazioni ingenereranno compiti amministrativi supplementari anche a livello di flussi contabili.

NW chiede di eliminare l’articolo 1 capoverso 1, poiché l’esame d’ufficio introduce una deroga ingiustificata contraria ai principi applicabili in materia di assicurazioni sociali, secondo cui chi rivendica una prestazione deve annunciarsi (cfr. art. 29 cpv. 1 LPGA).

Secondo UR e SG, l’articolo 1 capoverso 3 e l’articolo 8 OPTD disciplinano un caso di esportazione di prestazioni transitorie nei Paesi dell’UE/AELS, nonostante l’articolo 5 capoverso 1 LPTD esiga il domicilio o la dimora abituale in Svizzera. Secondo UR, la base legale di queste disposizioni non è sufficiente. SG chiede di precisare la questione del domicilio in Svizzera e all’estero.

VD approva la disposizione, grazie alla quale il versamento delle prestazioni può proseguire nei casi in cui non è possibile sapere con certezza che all’età di pensionamento ordinaria il beneficiario avrà diritto alle prestazioni complementari. Effettivamente, non sempre è possibile indirizzare con certezza una persona verso una rendita AVS anticipata accompagnata da prestazioni complementari. Prima dell’età di pensionamento, la situazione dell’economia domestica può ancora cambiare, per esempio se il più giovane dei coniugi esercita ancora un’attività lucrativa o se vi è un minorenne a carico. Inoltre, talvolta può essere difficile fare una stima di una rendita del secondo pilastro o di rendite estere. Occorre dunque definire, insieme agli organi esecutivi, il processo necessario per accompagnare nel modo più solido possibile questa transizione, preparandolo per esempio con un progetto pilota.

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