Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 41 Versamento alle coppie sposate
GR e CCCC propongono di prevedere, all’articolo 41 capoverso 3, anche la revoca del versamento a uno solo dei coniugi.
VS chiede, siccome le prestazioni sono versate separatamente a ciascuno dei coniugi aventi diritto, se gli importi dovuti per i figli siano anch’essi suddivisi tra i coniugi.
Art. 42 Versamento all’estero
GR, TI, CCCC e UCS propongono di delegare alla CSC la competenza per le persone residenti all’estero.
L’UCS chiede che le prestazioni transitorie siano versate soltanto in franchi svizzeri.
L’UDC esige che siano versate prestazioni transitorie all’estero soltanto nel caso in cui gli sforzi d’integrazione nel mercato del lavoro siano stati provati.
Art. 43 Versamento di arretrati
BS, GR e CCCC affermano che i sussidi per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie sono già stati considerati come redditi nel calcolo delle prestazioni transitorie. Pertanto, tali sussidi non possono essere compensati, e quindi l’articolo 43 capoverso 2 deve essere soppresso.
Art. 45 Modifica della prestazione transitoria annua (incluso il controllo periodico)
BE chiede di sopprimere il controllo biennale della prestazione transitoria. Le prestazioni transitorie sono versate soltanto per un periodo limitato e si può supporre che il periodo massimo di versamento non venga sempre raggiunto.
Secondo GR e CCCC, le esigenze amministrative previste per le prestazioni transitorie imporrebbero il controllo di ogni incarto più volte all’anno. Inoltre, con il calcolo comparativo al primo momento possibile del godimento della rendita di vecchiaia, viene comunque effettuato un controllo de facto. Un’ulteriore verifica ogni due anni sarebbe percepita dai beneficiari di prestazioni transitorie come pura vessazione.
GE suggerisce di precisare, al capoverso 3, il momento in cui la nuova decisione prende effetto in caso di riesame della prestazione transitoria.
Art. 50 Indicazione separata delle prestazioni assicurative o assistenziali cantonali nel calcolo e nella decisione
GR e CCCC osservano che il trasferimento di ulteriori compiti in materia di prestazioni transitorie deve figurare in una contabilità separata. Questa disposizione deve dunque essere soppressa.
Art. 51 Diritto di ricorso
AG considera problematica l’introduzione di un diritto di ricorso per le autorità a livello di ordinanza. La base legale per tale diritto dovrebbe essere eventualmente prevista a livello di legge.
Art. 56 Coordinamento tra gli organi esecutivi
BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG e CCCC
sottolineano che i Cantoni non dispongono di competenze di diritto materiale in materia