Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 22 pagine
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di prestazioni transitorie, e che pertanto non potrebbero prendere provvedimenti per evitare doppi pagamenti. A loro giudizio, dunque, l’articolo 56 OPTD deve essere semplicemente soppresso.
BL, FR, GE, GL, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VS e ZG aggiungono che l’obbligo di
notifica esaustivamente previsto all’articolo 21 LPTD consente all’Amministrazione federale di accertare autonomamente i doppi pagamenti senza problemi e dispendio, grazie all’identificazione dei beneficiari tramite il nuovo numero AVS. In virtù della LPGA, servizi competenti in materia di prestazioni complementari possono sospendere le prestazioni e chiederne la restituzione.
VS propone di sopprimere questa disposizione, poiché l’UFAS o gli organi esecutivi possono prendere provvedimenti in questo ambito, mentre i Cantoni non ne hanno la possibilità, non avendo verosimilmente accesso all’incarto dei beneficiari di queste prestazioni.
3.12 Temi proposti dai partecipanti alla consultazione
Istituti di previdenza
TG osserva che per determinare l’importo delle prestazioni transitorie dovrebbe essere richiesta la documentazione relativa agli averi LPP. La stessa esigenza esiste anche per le prestazioni complementari, ragion per cui occorre creare un registro LPP analogo al sistema di informazione previsto sia per le rendite sia per le prestazioni complementari.
GR e CCCC propongono di obbligare gli istituti di previdenza a fornire informazioni agli organi esecutivi.
Precisazioni riguardanti il versamento all’estero
Secondo NE, la necessità di seguire i casi al di fuori dei confini nazionali comporta gravosi compiti amministrativi per i controlli periodici previsti ogni due anni in caso di cambiamento della sostanza, dei redditi o delle spese. Anche il versamento di prestazioni all’estero, con i flussi monetari internazionali che ne derivano, complica ulteriormente i compiti degli organi esecutivi.
GE chiede che si tenga conto dell’uscita del Regno Unito dall’UE, a livello di ordinanza e/o con opportune direttive destinate agli organi esecutivi.
Direttive
BS e TI auspicano che le direttive siano rese disponibili rapidamente.
Secondo SH è importante che gli organi esecutivi ricevano direttive chiare sulle modalità di attuazione delle prestazioni transitorie e che si prendano decisioni chiare nei casi specifici.
Terminologia
BL, FR, GL, JU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZH e CCCC propongono che
l’ordinanza sia riesaminata dal punto di vista terminologico. Nel testo dell’ordinanza si fa più volte riferimento alla competenza dei Cantoni (segnatamente agli art. 38 cpv. 3, 43 cpv. 2, 46 e 50), mentre i Cantoni non dispongono appunto di alcuna competenza. La terminologia utilizzata all’articolo 44 («organo esecutivo») risulta più adatta.