Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 22 pagine
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3.11 Ulteriori disposizioni
Art. 14 e 15 (Ripartizione in regioni per la pigione, riduzione)
GR e CCCC chiedono che la ripartizione dei Comuni prevista per le prestazioni complementari valga anche per le prestazioni transitorie. In caso contrario, i Cantoni dovrebbero designare in una legge l’autorità competente per questo compito, con un dispendio sproporzionato e ingiustificato.
Travail.Suisse, CFQF, FPS e USDCR ritengono che la ripartizione della tipologia dei Comuni non rispecchi in modo adeguato i prezzi effettivi delle pigioni nelle regioni. Nelle scelte riguardanti la ripartizione dei Comuni sarebbe importante basarsi maggiormente sui prezzi delle pigioni. Non ci si dovrebbe basare necessariamente sulla categoria 111 della tipologia dei Comuni 2012. Le pigioni elevate non sarebbero concentrate soltanto nei centri urbani. FPS e USDCR aggiungono che il problema colpisce soprattutto le donne separate o divorziate. Occorre impedire che la disintegrazione professionale sia seguita anche da una disintegrazione sociale.
SOS e USS approvano la proposta di applicare la stessa ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione già prevista per le prestazioni complementari. Tuttavia, i Cantoni dovrebbero poter chiedere un aumento immediato degli importi massimi, poiché dal 2000 le pigioni hanno registrato un forte aumento.
Art. 22 cpv. 3 Valore di ripartizione e leggi cantonali di applicazione
Secondo AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SG, SO, SZ, TI, TG, ZG,
CCCC e CDOS, occorre impedire che i Cantoni debbano attivarsi con attività legislative. Secondo AR, BL, FR, GL, JU, LU, OW, SO, SZ e TG non è obbligatorio che ogni Cantone elabori una legge di applicazione, poiché ciò ritarderebbe l’attuazione.
BE, GE, JU, TI e ZG propongono una formulazione che faccia riferimento alla LPC.
Articolo 39 Durata di trattamento
AR si chiede se il termine di 90 giorni previsto all’articolo 39 per il trattamento non possa essere abbreviato, per evitare all’assistenza sociale casi di semplice anticipo. In molti casi vi è la necessità economica di un trattamento tempestivo.
Secondo GR e CCCC, gli organi esecutivi non sarebbero in grado di decidere, neppure se il richiedente adempie il proprio obbligo di collaborazione, se altri enti non forniscono le indicazioni necessarie. Il capoverso 2 dovrebbe dunque essere completato con l’aggiunta «e che gli atti siano completi».
L’UCS sottolinea che contrariamente a quanto previsto dall’OPC, nell’OPTD l’avverbio «di principio» è stato soppresso, ma deve essere aggiunto. Il termine di 90 giorni per la durata di trattamento può essere rispettato soltanto se l’obbligo di collaborazione viene adempiuto.
Art. 40 Arrotondamento degli importi versati
GR e CCCC osservano che per le prestazioni transitorie non è previsto alcun importo minimo, e di conseguenza dovrebbero essere versati importi mensili irrisori anche di un solo franco. Pertanto, propongono di prevedere la possibilità di versare annualmente, invece che mensilmente, gli importi inferiori a 600 franchi dopo deduzione del contributo minimo AVS.