Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine
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Articolo 30 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato
Viene ripreso l’articolo 13 ORD-FINMA. Il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera d ORD-FINMA non è ripreso, visto che l’oggetto delle transazioni sono inevitabilmente i metalli preziosi bancari o le materie da fondere per la fabbricazione di metalli preziosi bancari. L’ordine delle lettere viene adeguato di conseguenza. Il termine «pagamenti frequenti» (art. 13. cpv. 2 lett. g ORD-FINMA) viene sostituito da «metalli preziosi bancari e materie da fondere» (lett. f).
Nel capoverso 2 lettere a, b ed f nonché nel capoverso 4 lettera d, quali criteri di rischio sono indicate le attività esercitate in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo. Sulla base dell’articolo 55 capoverso 3 della presente ordinanza, l’Ufficio centrale intende pubblicare sul proprio sito web tali elenchi di Paesi. Ciò corrisponde alla prassi applicata dalla FINMA. In tal modo è possibile seguire in modo adeguato e affidabile le modifiche, compresa la cronistoria.
Riprendendo il limite di 20 relazioni d’affari dall’articolo 72 capoverso 1 ORD-FINMA, nel capoverso 8 viene inserita un’agevolazione per i piccoli intermediari finanziari.
Articolo 31 Transazioni che comportano un rischio elevato
Nei capoversi 1–3 viene ripreso l’articolo 14 ORD-FINMA.
Dato che i saggiatori del commercio non hanno a che fare con trasferimenti di denaro e di valori, i capoversi 2, 3 e 5 dell’articolo 73 ORD-FINMA non vengono ripresi.
Articolo 32 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato
L’articolo 15 ORD-FINMA viene ripreso, ad eccezione del capoverso 2 lettera d.
Articolo 33 Mezzi di chiarimento
L’articolo 16 ORD-FINMA viene ripreso.
Articolo 34 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari
L’articolo 17 ORD-FINMA viene ripreso.
Articolo 35 Avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato
L’articolo 18 ORD-FINMA viene ripreso.
Articolo 36 Responsabilità dell’organo superiore di direzione in caso di rischio elevato
Viene ripreso l’articolo 19 ORD-FINMA.
Articolo 37 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni
In linea di massima viene ripreso l’articolo 20 ORD-FINMA. Il capoverso 2 riprende invece l’articolo 73 capoverso 1 della precedente versione dell’ORD-FINMA. Il capoverso 4 riprende l’articolo 73 capoverso 4 ORD-FINMA. Nel capoverso 5 (che corrisponde al cpv. 4 ORD-FINMA) «le banche e le società di intermediazione» è sostituito con «gli intermediari finanziari».