Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine
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estende sia all’attività degli intermediari finanziari eseguita di recente sia a quella in un prossimo futuro.
Il capoverso 2 stabilisce il principio dello svolgimento della verifica.
Articolo 51 Momento
Nel capoverso 1 viene definito il principio delle verifiche periodiche.
Come regola generale, il capoverso 2 stabilisce che le verifiche periodiche sono svolte a cadenza annuale.
L’articolo 3 stabilisce, in linea con l’articolo 24a capoverso 3 LFINMA che vale per gli incaricati della verifica e che si applica per analogia tramite il rimando dell’articolo 42tercapoverso 3 LCMP, che i costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. Ciò si evince chiaramente dall’articolo 36 capoverso 3 LCMP che per la copertura dei costi per l’attività di vigilanza prevede la riscossione di emolumenti e tasse.
Articolo 52 Modalità
Il capoverso 1 sancisce che occorre verificare tutti i settori di attività sottoposti all’obbligo di autorizzazione complementare secondo l’articolo 42bisLCMP e che di conseguenza comportano obblighi di diligenza secondo la LRD.
Sulla base dell’articolo 10 capoverso 1 OOV, la verifica si estende ai rischi connessi all’attività stessa nonché a quelli derivanti dall’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza (cpv. 2).
Secondo il capoverso 3, l’Ufficio centrale può prevedere divergenze per quanto riguarda periodicità ed entità della verifica, sulla base della valutazione dei rischi effettuata conformemente al capoverso 2.
Inoltre, l’Ufficio centrale può prevedere che nel caso di intermediari finanziari appartenenti a una società del gruppo, nel rapporto di verifica del gruppo venga fornita la prova del rispetto delle disposizioni della LRD, della LCMP e delle rispettive ordinanze (cpv. 4).
Sezione 2: Incarico affidato a terzi
Articolo 53 Verifica da parte di incaricati della verifica
A determinate condizioni, il capoverso 1 autorizza l’Ufficio centrale, in applicazione dell’articolo 42tercapoverso 2 LCMP, ad affidare il mandato a un incaricato della verifica.
Il capoverso 2 stabilisce le condizioni che gli incaricati della verifica devono soddisfare. Di regola, nella prassi gli incaricati della verifica sono società di audit indipendenti. Tutti gli intermediari finanziari previsti dalla presente ordinanza sono oggi aggregati a un organismo di autodisciplina. Di solito, sono incaricate della vigilanza le società di audit e gli auditor responsabili che rispettano le condizioni dell’articolo 24a LRD. Considerando il capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018 della LCMP, la situazione rimarrà invariata durante la fase transitoria. Secondo tale disposizione finale, gli intermediari finanziari non aggregati a un organismo di autodisciplina devono comunque incaricare una società di audit. Al fine di garantire all’Ufficio centrale di passare senza problemi alla nuova attività di vigilanza, per quanto riguarda gli incaricati della verifica si rimanda all’articolo 24a LRD e alle rispettive disposizioni d’esecuzione (ovvero capitolo 3a ORD).