Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine
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Articolo 46 Succursali e società del gruppo all’estero
Questa disposizione riprende l’articolo 5 ORD-FINMA. Anziché essere valida per il settore finanziario o assicurativo, essa si applica in modo specifico al settore dei metalli preziosi bancari e il testo del capoverso 1 viene adeguato di conseguenza.
Articolo 47 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione
Il principio del rilevamento e del controllo globali dei rischi giuridici e di reputazione viene ripreso dall’articolo 6 ORD-FINMA (determinazione e controllo globali). Per motivi di opportunità, dall’articolo 6 capoverso 2 lettera a ORD-FINMA non viene ripresa la seconda parte «non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali». Ciononostante, come finora non sono necessari né una banca dati centralizzata né un accesso centralizzato.
Articolo 48 Condizioni per il ricorso a terzi
Il ricorso a terzi a scopo di accertamento e identificazione della controparte, del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali rimane possibile come nel quadro del regime della FINMA. A tal fine vengono ripresi i capoversi 1–3 dell’articolo 28 ORD-FINMA. Non viene invece ripreso il capoverso 4 di questo articolo, visto che non viene ripreso neanche l’articolo 12 ORD-FINMA al quale esso rimanda.
Articolo 49 Modalità del ricorso a terzi
Questo articolo riprende l’articolo 29 ORD-FINMA, con relativo adeguamento del rimando.
Capitolo 3: Vigilanza
L’articolo 12 lettera bterLRD indica l’Ufficio centrale quale autorità di vigilanza. L’articolo 42ter LCMP rafforza questo ruolo dell’Ufficio centrale e disciplina i principi dell’attività di vigilanza. In particolare con il rimando nell’articolo 42tercapoverso 3 LCMP a singole disposizioni del capitolo 3 LFINMA, l’attività di vigilanza, che si orienta alla prassi della FINMA, è già ampiamente regolata. Conformemente alla delega secondo l’articolo 42tercapoverso 4 LCMP, i dettagli della vigilanza e delle verifiche da parte dell’UDSC sono disciplinati nel capitolo 3 della presente ordinanza. Al fine di mantenere una regolamentazione della vigilanza simile a quella del regime della FINMA, le disposizioni del capitolo 3 si basano sulla LFINMA, sull’ordinanza del 5 novembre 201418 sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) e sull’ordinanza del 6 novembre 201919 sugli organismi di vigilanza (OOV). Per via della tematica legata alla LRD si tiene inoltre conto delle disposizioni di tale legge.
Sezione 1: Verifica
Articolo 50 Principio
Questa disposizione si fonda sull’articolo 2 OA-FINMA.
Il capoverso 1 descrive l’oggetto dell’attività di vigilanza dell’Ufficio centrale, che pone l’attenzione sul rispetto degli obblighi di diligenza secondo la LRD e, in particolare, secondo la presente ordinanza. La formulazione si basa su quella dell’articolo 2 OA-FINMA. La verifica si