Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine

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Il capoverso 2 rimanda alla legislazione sul controllo dei metalli preziosi per quanto riguarda le definizioni di metalli preziosi (art. 1 cpv. 1 LCMP), materie da fondere (art. 1 cpv. 3 LCMP) e metalli preziosi bancari (art. 178 cpv. 2 e 3 OCMP).

Secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD, il commercio di metalli preziosi è considerato attività di intermediazione finanziaria. L’ORD parla di metalli preziosi all’articolo 4 capoverso 2 e di metalli preziosi bancari all’articolo 5. Ai fini di un’uniformità delle definizioni di metalli preziosi e metalli preziosi bancari, si rimanda alle definizioni legali della legislazione sul controllo dei metalli preziosi.

I metalli preziosi bancari sono considerati uno strumento finanziario. Visto il loro valore elevato e la loro fungibilità, essi permettono il trasferimento di patrimoni importanti già allo stato greggio. I metalli preziosi bancari possono essere fabbricati a partire da metalli preziosi allo stato greggio oppure dal loro riciclo. Il modello aziendale dei saggiatori del commercio consiste, in maniera semplificata, nella trasformazione di materie da fondere («input») in metalli preziosi bancari («output»). Ne consegue che se un saggiatore del commercio secondo l’articolo 42bis LCMP prende in consegna materie da fondere per la lavorazione, i suoi obblighi di diligenza comprendono sia le materie da fondere sia il rispettivo finanziamento. Pertanto, le materie da fondere utilizzate per la fabbricazione di metalli preziosi bancari rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.

La definizione di metalli preziosi si fonda su quella dell’articolo 1 capoverso 1 LCMP.

La definizione di materie da fondere si fonda su quella dell’articolo 1 capoverso 3 LCMP.

La definizione di metalli preziosi bancari si fonda su quella dell’articolo 178 capoversi 2 e 3 OCMP.

Sezione 2: Principi

Articolo 4 Accettazione proibita di valori patrimoniali

L’articolo 4 riprende l’articolo 7 ORD-FINMA.

Al capoverso 2 viene ripresa la formulazione dell’articolo 42biscapoverso 2 lettera c in fine LCMP («osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD»), al posto dell’espressione «attività irreprensibile» dell’ORD-FINMA.

Articolo 5 Relazione d’affari proibita

Viene ripreso l’articolo 8 ORD-FINMA.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

Sezione 1: Identificazione della controparte

Premessa

Le seguenti disposizioni si fondano sull’ORD-FINMA attualmente in vigore, che completa la precedente versione, in gran parte identica, determinante fino al 31 dicembre 2019 per gli IFDS.