Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 38 Delitto fiscale qualificato

Viene ripreso l’articolo 21 ORD-FINMA.

Articolo 39 Interruzione della relazione d’affari

Il capoverso 1 riprende l’articolo 70 ORD-FINMA con un adeguamento nella sistematica della nuova ordinanza (lettere a e b).

Il capoverso 2 riprende l’articolo 32 capoverso 1 ORD-FINMA, al quale rimanda l’articolo 70 ORD-FINMA. Dato che i saggiatori del commercio non gestiscono valori patrimoniali, bensì conti di metalli preziosi, il termine «valori patrimoniali» viene sostituito con «metalli preziosi bancari». Una disposizione simile si trova anche all’articolo 29 capoverso 3 ORD-DFGP e all’articolo 20 capoverso 3 ORD-CFCG.

In aggiunta si applicano le disposizioni della sezione 3 dell’ORD, che vengono inserite nel quadro della revisione parallela di quest’ultima.

Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare i documenti

Articolo 40:

Nei capoversi 1–4 viene, in linea di massima ripreso l’articolo 74 ORD-FINMA con un adeguamento dei rimandi alle lettere b, c e d. Il capoverso 5 viene ripreso con l’articolo 22 ORD-FINMA. In particolare nel capoverso 1 non vengono riprese le lettere d ed e, dato che l’attività di vigilanza è eseguita dall’Ufficio centrale stesso (lettera a) o da un incaricato dell’audit (lettera b).

Sezione 7: Provvedimenti organizzativi

Articolo 41 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

L’articolo 24 ORD-FINMA viene ripreso e riunito con l’articolo 75 dell’ORD-FINMA, ciò che comporta un adeguamento del rimando nel capoverso 3.

Articolo 42 Ulteriori compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

L’articolo 25 ORD-FINMA viene ripreso e adeguato, nei rimandi, sulla base della struttura della presente ordinanza.

Articolo 43 Competenza decisionale in caso di comunicazioni

Viene ripreso l’articolo 25a ORD-FINMA.

Articolo 44 Direttive interne

Nei capoversi 1 e 2 viene ripreso l’articolo 26 ORD-FINMA, adeguandolo nei rimandi alla struttura della presente ordinanza.

Articolo 45 Integrità e formazione

Viene ripreso l’articolo 27 ORD-FINMA.