Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel capoverso 3 è precisato l’obbligo degli assoggettati alla vigilanza di collaborare con gli incaricati della verifica, sancito in linea di massima nell’articolo 42tercapoverso 3 LCMP in combinato disposto con l’articolo 29 LFINMA.
Il capoverso 4 si riferisce all’assunzione dei costi da parte degli assoggettati alla vigilanza, già definita nell’articolo 42tercapoverso 3 LCMP in combinato disposto con l’articolo 24a capoverso 3 LFINMA.
Articolo 54 Svolgimento e rendiconto
Al fine di mantenere il più possibile la prassi della FINMA e delle società di audit, per quanto riguarda lo svolgimento della verifica e il rendiconto si rimanda alle sezioni 3 e 4 OA-FINMA.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Articolo 55 Esecuzione
Il capoverso 1 stabilisce che l’esecuzione della presente ordinanza compete all’Ufficio centrale.
Il capoverso 2 prevede che, nel quadro della valutazione dei rischi, l’Ufficio centrale può tenere conto dello sviluppo di nuove tecnologie applicate nell’ambito dell’attività degli intermediari finanziari. Ad esempio della tecnologia blockchain che garantisce una tracciabilità completa dell’attività degli intermediari finanziari, comprese le verifiche e le valutazioni dei rischi. Per gli intermediari finanziari che con l’introduzione di simili tecnologie adempiono addirittura condizioni più elevate rispetto a quelle poste degli obblighi di diligenza previsti dalla presente ordinanza è ipotizzabile che l’Ufficio centrale possa concedere determinate agevolazioni, ancora da definire, per quanto riguarda gli obblighi imposti dall’ordinanza. Una relativa base giuridica dovrebbe tuttavia essere creata.
In linea con la prassi della FINMA e per motivi di trasparenza, il capoverso 3 stabilisce che l’Ufficio centrale rende pubblica la propria prassi.
Articolo 56 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente con le altre ordinanze modificate in parallelo nel quadro della revisione della LRD.
Ripercussioni
4.1. Ripercussioni sull’economia
La presente ordinanza applica le prescrizioni legali, tiene conto degli sviluppi internazionali, rafforzando così il dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro, e contribuisce al mantenimento dell’integrità della piazza finanziaria svizzera nonché al consolidamento della sua attrattiva. La presente ordinanza riunisce in un unico atto normativo gli obblighi di diligenza già esistenti e rilevanti per il settore, senza pregiudicare né la crescita economica né il valore aggiunto del settore.