Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e definizioni
Articolo 1 Oggetto
Con l’articolo 17 capoversi 1 lettera d e 2 LRD, l’AFD (ovvero il futuro UDSC) è incaricata di concretizzare gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 della LRD. In tal senso, l’articolo 1 capoverso 1 stabilisce che l’ORD-UDSC concretizza gli obblighi di diligenza sanciti nel capitolo 2 della LRD che riguardano in particolare i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l’articolo 42bisLCMP. Ciò avviene nel capitolo 1 dell’ORD-UDSC.
Il capoverso 2 disciplina inoltre l’attività di vigilanza dell’Ufficio centrale. Ciò è disciplinato nel capitolo 2, che precisa tale attività di vigilanza in applicazione dell’articolo 42tercapoverso 4 LCMP. Come si evince dal rimando alla LFINMA nell’articolo 42tercapoverso 3 LCMP, la vigilanza dell’Ufficio centrale si orienta soprattutto alla prassi della FINMA.
Articolo 2 Campo d’applicazione
L’articolo 2 stabilisce che le disposizioni dell’ordinanza si applicano alle materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LCMP solo se queste sono destinate alla fabbricazione di metalli preziosi bancari secondo l’articolo 178 capoversi 2 e 3 OCMP. A tale proposito si rimanda anche all’articolo 3 capoverso 2 della presente ordinanza.
Articolo 3 Definizioni
Il capoverso 1 contiene le definizioni che ricorrono più volte all’interno dell’ordinanza. Esse si fondano su quelle dell’ORD-FINMA.
Lettera a: società di sede
La definizione è ripresa dall’articolo 2 lettera a ORD-FINMA.
Lettera b: detentori del controllo
La definizione è ripresa dall’articolo 2 lettera f ORD-FINMA.
Lettera c: relazione d’affari continua
La definizione è ripresa dall’articolo 2 lettera d ORD-FINMA e adeguata al campo d’applicazione della presente ordinanza.
Lettera d: operazioni di cassa
La definizione è ripresa dall’articolo 2 lettera b ORD-FINMA e adeguata al campo d’applicazione della presente ordinanza.
Lettera e: valori patrimoniali
Nel quadro della presente ordinanza, la definizione di valori patrimoniali si riferisce, oltre ai mezzi di pagamento, anche ai metalli preziosi bancari e alle materie da fondere, a condizione che corrispondano al campo d’applicazione secondo l’articolo 2. Di conseguenza, il campo d’applicazione dei valori patrimoniali nel quadro della presente ordinanza comprende sempre anche le materie da fondere e i metalli preziosi bancari, a condizione che rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 2.