Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/100: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) · 15 pagine

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Articolo 22 Operazioni di cassa

Viene ripreso l’articolo 61 ORD-FINMA.

Articolo 23 Società di sede

Viene ripreso l’articolo 63 ORD-FINMA.

Articolo 24 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

Viene ripreso l’articolo 64 ORD-FINMA.

Articolo 25 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

Viene ripreso l’articolo 65 ORD-FINMA.

Articolo 26 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte Viene ripreso l’articolo 66 ORD-FINMA.

Articolo 27 Società semplici

Viene ripreso l’articolo 67 ORD-FINMA.

Sezione 4: Nuovo accertamento relativo all’avente economicamente diritto e insuccesso dell’accertamento

Cfr. commenti relativi alla sezione 2. Rispetto all’ORD-FINMA, le disposizioni relative alla nuova identificazione della controparte sono state separate (sezione 1).

Articolo 28 Nuovo accertamento relativo al detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Viene ripreso l’articolo 69 ORD-FINMA. Nel titolo e nel testo dell’articolo viene però eliminata l’identificazione della controparte.

Articolo 29 Insuccesso dell’accertamento

Questa disposizione riprende l’articolo 68 ORD-FINMA. Il riferimento relativo all’interruzione della relazione d’affari verrà tuttavia adeguato, dato che in futuro con la revisione parallela dell’ORD è prevista l’introduzione di una regolamentazione uniforme. Il rimando all’articolo 39 completa tale riferimento laddove necessario.

Sezione 5: Obblighi di diligenza particolari

Questa sezione è dedicata alle relazioni d’affari e alle transazioni che comportano un rischio elevato nonché ai criteri che gli intermediari finanziari devono stabilire per riconoscere simili relazioni d’affari e transazioni. Vengono disciplinate, tra l’altro, le condizioni per avviare una simile relazione d’affari, i chiarimenti da effettuare nonché la sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni.