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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine
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Allegato 1.5 (art. 3)
Sostanze stabili nell’aria
N. 4.1 cpv. 2
Le sostanze che sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201414 devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:
a. secondo il numero 6.2 capoverso 2 o l’allegato 2.3 numero 4.2; o
b. in impianti e apparecchi che secondo l’allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l’allegato 2.11 numeri 2.1 e 2.2 possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.
N. 4.2 frase introduttiva
Il divieto di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applica, fatto salvo il numero 8 capoverso 1, all’immissione sul mercato di:
N. 5.6 cpv. 2
2Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione.
N. 6.2 cpv. 1 lett. a
1Fatto salvo il capoverso 3, il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze stabili nell’aria:
a. per la fabbricazione o la manutenzione di preparati e oggetti che secondo le disposizioni degli allegati 2.3 e 2.9 - 2.12 possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati;
N. 8 cpv. 1bis
1bisIl fabbricante di contenitori che contengono o conterranno le sostanze indicate nel capoverso 1 in qualità riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 2 capoversi 15 e 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 o in qualità rigenerata ai sensi del numero 1 capoverso 3 deve indicare sui contenitori:
a. la qualità delle sostanze;
b. il nome e l’indirizzo dell’impianto nel quale le sostanze sono state rigenerate o riciclate.
14 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.05.2014, pag. 195.