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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine
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Allegato 1.19 (art. 3)
Silossani ciclici
1 Divieti
1È vietata l’immissione sul mercato di:
a. ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2), decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541-02-6) e dodecametilcicloesasilossano (D6, n. CAS 540-97-6);
b. sostanze, esclusi i polimeri, e preparati contenenti una sostanza di cui alla lettera a con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento.
2È vietato l’impiego di sostanze di cui alla lettera a come solventi per il lavaggio a secco di tessuti, pelli e pellicce.
2 Deroghe
1I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato per l’impiego professionale o commerciale come:
a. monomeri per la fabbricazione di polimeri siliconici;
b. monomeri per la polimerizzazione in emulsione;
c. prodotti intermedi per la fabbricazione di composti organosilicici;
d. materie prime per la fabbricazione di oggetti in impianti industriali compresi sostanze e preparati che sono necessari per la fabbricazione dei prodotti di partenza;
e. prodotti per il trattamento delle superfici di non metalli;
f. reagenti per scopi di analisi e ricerca.
2I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato di:
a. dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 200015 sugli agenti terapeutici, (LATer), che:
1. contengono D5 o D6 e sono impiegati nella cura di ferite e dello stoma,
2. sono composti da sostanze o combinazioni di sostanze e contengono polimeri siliconici, se il contenuto in massa di D4, D5 o D6 nel dispositivo medico non supera lo 0,2 per cento,
3. sono impiegati per paste per impronte dentali contenenti polimeri siliconici, se il contenuto in massa di D5 nella pasta per impronte dentarie non supera lo 0,3 per cento o il contenuto in massa di D6 non supera l’1 per cento;
15 RS 812.21