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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine
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d. il tipo e la quantità del prodotto refrigerante contenuto;
e. in caso di messa fuori esercizio: il destinatario del prodotto refrigerante;
f. per gli impianti utilizzati per riscaldare o per riscaldare e raffreddare, in aggiunta: la fonte di energia utilizzata e la potenza termica dell’impianto, se l’impianto è stato messo in esercizio dopo il 30 settembre 2022.
3 Il detentore deve notificare immediatamente all’UFAM eventuali modifiche dell’ubicazione o della potenza di raffreddamento dell’impianto nonché del tipo e della quantità di prodotto refrigerante.
4 Se cambia il detentore, il nuovo detentore deve notificare immediatamente all’UFAM il proprio nome.
5 Le aziende specializzate devono informare i loro clienti in modo adeguato sugli obblighi di notifica.
6L’UFAM mette a disposizione numeri per l’identificazione degli impianti e li comunica alle persone soggette all’obbligo di notifica.
7La persona soggetta all’obbligo di notifica deve esporre sull’impianto il numero di cui al capoverso 6 in modo immediatamente visibile, facilmente leggibile e permanente.
8Su richiesta, l’UFAM fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c, d, ed f.