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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine
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4Il divieto di cui al numero 3.2 capoverso 2 non si applica all’immissione sul mercato dei seguenti PFCA C9–C14 o di oggetti contenenti suoi composti precursori:
a. semiconduttori o componenti contenenti semiconduttori destinati all’installazione in apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché alle apparecchiature contenenti tali semiconduttori fino al 31 dicembre 2023;
b. semiconduttori o componenti contenenti semiconduttori fino al 31 dicembre 2030, se sono destinati all’impiego come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta entro il 31 dicembre 2023.
5I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:
a. all’immissione sul mercato e all’impiego di bromuro di perfluoroottile contenente ioduro di perfluoroottile per la fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 2036;
b. alla fabbricazione di PTFE fino al 30 maggio 2024, se:
1. nel processo di fabbricazione viene effettuato un trattamento con radiazioni elettromagnetiche ad alta energia con una dose di energia da 25 a 400 Kilogray,
2. durante il trattamento di cui al numero 1 vengono generati come sottoprodotti inevitabili PFOA o i suoi composti precursori e il loro contenuto in massa non supera complessivamente lo 0,0001 (1000 ppb);
c. all’immissione sul mercato di PTFE, che può essere fabbricato secondo la lettera b, per l’eliminazione di PFOA e dei suoi composti precursori;
d. all’impiego di PTFE, che può essere fabbricato secondo la lettera b e immesso sul mercato secondo la lettera c, se le emissioni di PFOA, e dei suoi composti precursori sono evitate o, se ciò non è possibile, sono ridotte al minimo secondo lo stato della tecnica;
e. all’impiego fino al 31 marzo 2030 di PFCA C9–C14 o di fluoropolimeri contenenti i loro composti precursori per il rivestimento di inalatori aerosol dosati;
f. all’impiego di schiume antincendio:
1. immesse sul mercato prima del 1° giugno 2021, contengono PFOA o suoi composti precursori del PFOA solo come impurità inevitabili,
2. immesse sul mercato prima del 1° giugno 2021, se contengono PFCA C9–C14 o loro composti precursori solo come impurità inevitabili;
g. all’impiego fino al 31 dicembre 2022 di schiume antincendio immesse sul mercato secondo la lettera f e che conformemente alle disposizioni contengono composti precursori del PFOA o dei PFCA C9–C14 come componenti, in installazioni fisse per la protezione di impianti nonché di pompieri e forze militari nella lotta agli incendi in casi di emergenza.
6Le polveri fini da politetrafluoroetilene, fluoroelastomeri o dispersioni fluoropolimeriche acquose contenenti gruppi perfluorometossilici o perfluoropropossilici di cui al numero 3.3 capoverso 1 lettera e possono essere