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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine
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Allegato 2.10 (art. 3)
Prodotti refrigeranti
N. 2.1 cpv. 3 lett. e,
3È vietata l’immissione sul mercato dei seguenti impianti stazionari che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria:
e. piste di pattinaggio:
1. piste di pattinaggio permanenti,
2. impianti in esercizio temporaneamente, se il prodotto refrigerante stabile nell’aria utilizzato presenta un potenziale di effetto serra superiore a 4000.
N. 2.2 cpv. 7 frase introduttiva e cpv. 9
7Su domanda motivata, l’UFAM può concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 2.1 capoverso 2 lettera a se:
9D’intesa con la SECO, l’UFAM può adeguare di conseguenza il capoverso 8 lettera a in caso di modifica delle norme ivi indicate.
N. 2.5
I prodotti refrigeranti e gli impianti che contengono già prodotti refrigeranti e la cui messa in esercizio richiede un intervento nel circuito del prodotto refrigerante possono esser consegnati solo a destinatari che adempiono i requisiti dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti.
N. 3.2.2 cpv. 1 (concerne solo il testo in francese)
N. 5.1
5.1 Principio
1Chi ha messo in esercizio, mette in esercizio o mette fuori esercizio un impianto stazionario contenente più di 3 kg di prodotti refrigeranti deve notificarlo all’UFAM entro tre mesi dalla messa in esercizio o fuori esercizio.
2La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:
a. la data della messa in esercizio o fuori esercizio;
b. i nomi del detentore dell’impianto, dell’impresa al quale è stato conferito il mandato di mettere in esercizio o fuori esercizio l’impianto; nonché dello specialista che ha eseguito l’operazione;
c. il tipo, l’ubicazione e la potenza di raffreddamento dell’impianto;