Avamprogetto ORRPChim

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

Allegato (N. II)

Modifica di un altro atto

L’ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari18 è modificata come segue:

Art. 17 cpv.1 tere 2

1terUn prodotto fitosanitario viene autorizzato per un impiego non professionale solo se oltre al capoverso 1 adempie i seguenti requisiti:

a. non contiene principi attivi destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante;

b. non contiene principi attivi elencati nell’allegato 1 parte E;

c. non contiene principi attivi considerati nocivi per il sistema endocrino o che hanno effetti neurotossici o immunotossici;

d. l’etichetta del prodotto non comprende alcun elemento di cui agli allegati 7 o 12;

e. deve essere formulato in modo pronto per l’uso, tranne se i suoi principi attivi sono elencati solo nell’allegato 1 parte B o C;

f. è disponibile in confezioni di massimo 1 litro (liquidi) o 1 chilogrammo (sostanze solide);

g. in base alla sua classificazione ed etichettatura di cui all’allegato 1 parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/200819, per l’impiego del prodotto fitosanitario non occorre alcuna maschera antigas per proteggere l’utilizzatore;

h. secondo la valutazione dei rischi per la salute non sono necessarie misure specifiche di riduzione dei rischi, eccetto un’eventuale dispositivo di protezione individuale per l’utilizzatore. Il dispositivo di protezione non deve andare oltre i requisiti che si possono ragionevolmente richiedere all’utilizzatore privato, ossia scarpe robuste, guanti, occhiali, indumenti a maniche lunghe o copricapo.

2Il richiedente deve dimostrare che sono adempiuti i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–h, e per i prodotti fitosanitari destinati all’impiego non professionale in aggiunta i requisiti di cui all’allegato 1ter.

18 RS 916.161

19 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 1027/2012, GU L 83 del 30.03.2011, pag. 1