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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine
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Art. 61 cpv. 4 e 5
4Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali, dotati di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiati con un serbatoio d’acqua per il lavaggio e con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sull’area trattata.
5Gli apparecchi a presa di forza o semoventi utilizzati per la protezione dei vegetali devono essere controllati almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto dal Cantone per quanto concerne i requisiti di cui ai capoversi 3 e 4. I difetti riscontrati devono essere eliminati entro un termine adeguato stabilito dal Cantone.
Art. 68 cpv. 4 e 4bis
4 Un prodotto fitosanitario autorizzato può essere impiegato nelle zone d’insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie solo se:
a. adempie i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 1terlettere b e c
b. la sua diluizione per l’impiego adempie i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 1terlettera d; e
c. secondo la valutazione dei rischi per la salute non sono necessarie misure specifiche di riduzione dei rischi, eccetto un’eventuale dispositivo di protezione individuale per l’utilizzatore o divieti d’accesso temporanei alle superfici trattate per il grande pubblico.
4bis
La restrizione di cui al capoverso 4 non si applica all’impiego su superfici di produzione agricola in zone d’insediamento.
Art. 86f Disposizione transitoria concernente la modifica del [data della
modifica]
I prodotti fitosanitari destinati a un impiego non professionale che sono stati autorizzati prima della [data della modifica] sono riesaminati entro il 31 dicembre 2022 secondo i criteri dell’articolo 17 capoverso 1ter. Dopo un’eventuale revoca dell’autorizzazione, le scorte dei prodotti interessati possono essere immesse sul mercato ancora per 12 mesi e, successivamente, utilizzate ancora per altri 12 mesi.
Allegato 11 numero 13
Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile:
13. le seguenti indicazioni contenute nell’autorizzazione secondo l’articolo 18: istruzioni, condizioni per l’uso e oneri nonché dose di applicazione, se del caso compresa la dose massima di applicazione per unità di superficie e il numero massimo di applicazioni all’anno; la dose di applicazione è espressa in unità metriche per ciascuna applicazione, per i prodotti destinati all’uso