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Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 30 pagine
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Allegato 1.4 (art. 3)
Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
N. 3.2 lett. b
Il divieto di cui al numero 3.1 non si applica all’immissione sul mercato di:
b. preparati e oggetti che possono essere immessi sul mercato secondo le disposizioni di cui agli allegati 2.9 - 2.11 e, se sono importati, la cui importazione avviene da Stati che si attengono alle disposizioni approvate dalla Svizzera del Protocollo di Montreal e delle sue modifiche del 29 giugno 199010, 25 novembre 199211, 17 settembre 199712 e 3 dicembre 199913;
N. 4.2.6 cpv. 2
2Al momento della dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve esibire una copia dell’autorizzazione d’esportazione.
N. 6.2 cpv. 1
1Il divieto di cui al numero 6.1 non si applica all’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono nella fabbricazione di preparati o oggetti che, secondo le disposizioni degli allegati 2.9 - 2.11, possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.