Rapporto OPSR

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 17 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR

4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni

4.1 Introduzione di misure di utilizzo a scopo energetico nei piani cantonali di ge-

stione dei rifiuti (art. 4 cpv. 1 lett. f)

L’utilizzo ottimizzato del teleriscaldamento da IIRU presuppone un potenziamento adeguato delle reti del teleriscaldamento e l’integrazione della pianificazione e del potenziamento delle reti di teleriscaldamento nei piani cantonali di gestione dei rifiuti aumenta la sicurezza degli investimenti e la pianificazione delle capacità negli impianti per rifiuti.

4.2 Sostituzione dei termini «tipi di rifiuti» e «classe» con «categoria» (art. 6 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, art. 27 cpv. 1 lett. e, all. 1)

L’articolo 6 definisce gli elenchi che i Cantoni devono allestire e sottoporre all’UFAM. Nei capoversi 1 e 2 si rimanda ai «tipi di rifiuti» di cui all’allegato 1, le cui quantità devono essere indicate in tali elenchi. Anche l’articolo 27 capoverso 1 lettera e fa riferimento ai «tipi di rifiuti» di cui all’allegato 1. Questi «tipi di rifiuti» sono raggruppamenti di rifiuti in base alle sostanze e sono indicati nell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTrif; RS 814.610.1). L’abbinamento dei rifiuti secondo l’OLTrif ai tipi di rifiuti previsti dall’OPSR è illustrato nel modulo «Resoconto» dell’aiuto all’esecuzione sull’OPSR. I «tipi di rifiuti» indicati nell’allegato 1 OPSR sono suddivisi in otto «classi».

Dal momento che sia i «tipi di rifiuti» che le «classi» secondo l’OPSR sono raggruppamenti di codici dei rifiuti basati sull’OLTrif, d’ora in avanti si utilizzerà il termine «categoria». Si vuole in tal modo evidenziare la differenza rispetto ai rifiuti secondo l’OLTrif e al tempo stesso evitare una possibile confusione tra i termini «classe» e «classificazione». Nell’OTRif il termine «classificazione» viene utilizzato per designare rifiuti quali i rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo.

Il termine «categoria» viene utilizzato anche nel regolamento (CE) n. 2150 relativo alla statistica sui rifiuti, al fine di raggruppare i tipi di rifiuti presenti nell’elenco dei rifiuti in base alle sostanze.

4.3 Integrazione del termine «tenore in sostanze estranee» nel divieto di mischiare (art. 9)

Nella versione attuale dell’OPSR l’articolo 9 stabilisce che i rifiuti non possono essere mischiati tra loro né con sostanze additive se l’operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.

Tuttavia, nelle frazioni vengono spesso mischiate anche sostanze estranee che complicano o impediscono in tal modo il riciclaggio, come ad esempio la plastica presente nel compost o nel digestato se si tratta di rifiuti biogeni o di rifiuti edili, oppure frammenti di laterizi o calcestruzzo nel caso del materiale di scavo non inquinato. Non tutte le sostanze estranee sono di per sé sostanze nocive (p. es. frammenti di laterizi o calcestruzzo), ma diventano dannose e sono indesiderate quando sono presenti come «sostanza estranea» in un’altra frazione. Nel caso dei frammenti di laterizi o calcestruzzo, se ne vuole evitare lo smaltimento a buon mercato insieme al materiale di scavo non inquinato, promuovendo di conseguenza il riciclaggio nell’ottica dell’economia circolare. Per quanto concerne la presenza di plastiche nel compost o nel digestato, non conoscendo ancora bene l’effetto che la plastica può avere nel terreno risulta qui corretto sostituire il termine di «sostanza nociva» con «sostanza estranea». Per ridurre l’apporto di plastica nell’ambiente (acqua/suolo), è necessario in questo contesto applicare in modo rigoroso il divieto di mischiare.

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