Rapporto OCOV

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 14 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV

2 Aspetti principali dell’avamprogetto

2.1 Proposte da attuare per semplificare l’esecuzione dell’OCOV

Le semplificazioni e le agevolazioni elaborate possono essere riassunte nei sei provvedimenti seguenti:

Provvedimento 1: L’esenzione dalla tassa d’incentivazione per gli impianti secondo

l’articolo 9 è ora possibile soltanto con la migliore tecnica disponibile (MTD); si rinuncia a piani di provvedimenti. (Spiegazioni nel capitolo 4.1)

Provvedimento 2: Sono consentite correzioni a posteriori degli errori in occasione della

restituzione di esportazioni.

Provvedimento 3: I bilanci dei COV sono digitalizzati e integrati in DaziT.

Provvedimento 4: I bilanci dei COV sono semplificati.

Provvedimento 5: Le prove dei rifiuti COV sono create in forma digitale.

Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono

abbassate. (Spiegazioni nel capitolo 4.2)

I provvedimenti 1 e 6 saranno attuati con la presente revisione dell’OCOV. I provvedimenti 4 e 5 saranno attuati a livello di aiuto all’esecuzione nel regolamento 67 AFD senza alcun adeguamento formale dell’ordinanza. Infine, i provvedimenti 2 e 3 riguardanti aspetti di diritto doganale saranno realizzati non appena sarà ultimata la revisione delle basi giuridiche dell’AFD nell’ambito della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC3 (LE-UDSC; riferimento RS non ancora noto) e il programma di trasformazione DaziT offrirà le basi tecniche necessarie per l’attuazione.

Questi provvedimenti, così come altri provvedimenti vagliati e successivamente respinti, sono descritti più nel dettaglio nella valutazione dal punto di vista dell’economia pubblica (Volkswirtschaftliche Beurteilung, VOBU4).

2.2 Ulteriori adeguamenti nel presente avamprogetto

Per migliorare la comprensibilità, la formulazione di alcuni articoli è stata leggermente precisata. La pratica esecutiva è inoltre migliorata da ulteriori adeguamenti, per esempio tra l’AFD e le aziende nell’ambito della procedura di impegno volontario, dai quali non deriva però praticamente alcuna modifica materiale. Spiegazioni dettagliate sono fornite nel capitolo 4.

3 UDSC: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. È il nuovo nome dell’AFD a partire dal 1° gennaio 2022.

4 Nota: nella VOBU i provvedimenti hanno una numerazione diversa rispetto al presente rapporto. 4/14 153-00010/00001/01048/T493-0057