Rapporto OCOV
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 14 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV
Articolo 9a capoverso 3
Il capoverso 3 elenca i casi in cui la composizione di un gruppo di impianti può essere modificata all’inizio di un nuovo anno d’esercizio. La nuova lettera c consente di modificare la composizione concreta del gruppo di impianti al momento della vendita degli stessi.
Articolo 9c
Poiché in futuro non si dovrà più distinguere tra un’esenzione con piani di provvedimenti e l’impiego già accertato della MTD, è possibile rinunciare a tale distinzione nel capoverso 1. Il capoverso 1 lettera a diviene superfluo, in quanto il concetto è già chiaramente espresso nell’articolo 9 lettera c. L’intero capoverso 1 è abrogato e sostituito dall’attuale capoverso 2.
Il capoverso 1 (attuale capoverso 2) è adattato: le durate quinquennali sono abolite. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) deve tuttavia tenere conto del progresso tecnico e avere la possibilità di adeguare l’allegato 3 dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni. La verifica deve essere effettuata regolarmente, come sinora.
Nuovo capoverso 2: se nell’allegato 3 sono inseriti nuovi requisiti, gli impianti stazionari interessati rimangono esenti dalla tassa se l’autorità cantonale decide su richiesta il risanamento dell’impianto e l’impianto torna a soddisfare i requisiti dell’allegato 3 al più tardi entro tre anni. Il termine di risanamento massimo di tre anni si orienta all’attuale ordinanza: secondo l’articolo 9d capoverso 2 OCOV vigente, la metà della riduzione delle emissioni prevista deve essere attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti.
Durante il termine di risanamento si ritengono soddisfatti i requisiti dell’allegato 3. Ove ciò risulti proporzionato, i termini di risanamento decisi dai Cantoni possono tuttavia essere anche più brevi.
Capoverso 3: L’impresa deve presentare la domanda di cui al capoverso 2 all’autorità cantonale al più tardi quattro mesi dopo l’entrata in vigore dei nuovi requisiti dell’allegato 3. L’autorità cantonale dispone il risanamento sulla base di questa domanda. Una domanda presentata dopo il termine comporta la perdita dell’esenzione per l’esercizio in corso e può essere presa in considerazione solo nell’anno successivo.
Articoli 9d, 9e, 9f e 9g
Le prescrizioni riguardanti il contenuto dei piani di provvedimenti, la domanda di approvazione e gli adeguamenti dei piani di provvedimenti sono abrogate, in quanto per l’esenzione non sono più previsti piani di provvedimenti.
Articolo 9h capoverso 1 lettere a e b
L’obbligo della prova secondo la lettera a riguardante il rispetto dei requisiti di cui all’allegato 3 risulta già dal primo periodo e può essere cancellato in questo punto per ripetizione dello stesso concetto. Poiché per l’esenzione non si accettano più piani di provvedimenti, l’obbligo della prova per quanto riguarda l’adempimento entro il termine del piano di provvedimenti di cui alla lettera b è soppresso. Il rimando ai piani di provvedimenti nel titolo dell’articolo è soppresso.
Articolo 9i
Le prescrizioni riguardanti la proroga dei termini dei piani di provvedimenti nei casi di rigore sono abrogate, in quanto non sono più previsti piani di provvedimenti per l’esenzione.
Articolo 9j
Dalle prescrizioni riguardanti l’inizio dell’esenzione sono cancellati i rimandi al rispetto dei piani di provvedimenti. Le lettere a e b sono abrogate.
7/14 153-00010/00001/01048/T493-0057