Rapporto OCOV

Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 14 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV

Allegato 3 numero 2 capoversi 2 e 3

L’UFAM smette di applicare il ciclo quinquennale per l’adeguamento delle direttive settoriali specifiche. Il ritmo degli adeguamenti deve piuttosto orientarsi al progresso tecnico. Prima di emanare gli adeguamenti, i rami economici interessati e i Cantoni sono sentiti come finora.

4.2 Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate

Con la presente revisione sono abbassate le soglie di ammissione alla procedura di impegno volontario. La procedura di impegno volontario di cui all’articolo 21 consente alle aziende di acquistare COV temporaneamente non gravati dalla tassa. Ciò, tuttavia, a condizione che utilizzino grandi quantità di tali sostanze in modo che da ultimo siano in ogni caso esenti dalla tassa. Si evitano così un impegno di capitale eccessivo e gli oneri amministrativi per la restituzione.

Articolo 21 capoversi 1 e 2

A partire dal 2023 tutti gli utilizzi esenti di COV saranno computabili per il raggiungimento dei quantitativi soglia.

 I quantitativi soglia per l’ammissione alla procedura di impegno volontario saranno ridotti nel capoverso 1 da 50 a 25 tonnellate e per i commercianti all’ingrosso nel capoverso 2 da 25 a 10 tonnellate quali scorte medie di magazzino e da 50 a 25 tonnellate in termini di fatturato.

 Il capoverso 1 sarà inoltre integrato con disposizioni che consentono di computare la produzione di miscele e di oggetti con un tenore massimo di COV pari al 3 per cento (lett. c), così come di miscele e di oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti (lett. d). Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b, tali miscele e oggetti sono esenti dalla tassa d’incentivazione. Conformemente alle disposizioni esecutive dell’AFD (cfr. regolamento 67 cap. 2.2.1)5 le miscele e gli oggetti che non figurano nell’elenco dei prodotti sono già computabili.

4.3 Ulteriori adeguamenti

Sostituzione di espressioni

A seguito del cambiamento di denominazione previsto dal 1° gennaio 2022 dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), «Amministrazione federale delle dogane» e «Direzione generale delle dogane» sono sostituiti con «UDSC» in tutta l’ordinanza. Le altre modifiche riguardano soltanto la versione tedesca.

Articolo 4 capoverso 5

La formulazione è precisata. L’1,5 per cento menzionato del prodotto complessivo compensa a titolo forfettario i costi esecutivi della Confederazione. Questa percentuale è detratta dal prodotto lordo della tassa. Il prodotto lordo equivale al gettito al netto delle restituzioni. Oltre all’1,5 per cento, dall’importo da ridistribuire alla popolazione sono detratti l’indennità per gli oneri sostenuti dai Cantoni (secondo l’art. 4 cpv. 6) nella misura di 1,9 milioni di franchi e l’indennizzo degli assicuratori per la ridistribuzione (secondo l’art. 23c OCOV in combinato disposto con l’art. 123 dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 [ordinanza sul CO2; RS 641.711]) nell’ordine di 0,8 milioni di franchi. Circa il 96 per cento del gettito annuo è

5 Regolamento 67: https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/abgaben/voc/richtlinie-voc-lenkungsabgabe-r67.pdf.download.pdf/Richtlinie 67 Lenkungsabgabe auf VOC i.pdf 8/14 153-00010/00001/01048/T493-0057