Rapporto OCOV
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 14 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV
ridistribuito alla popolazione svizzera e del Principato del Liechtenstein. Questa precisazione della formulazione non comporta alcun adeguamento dei flussi di pagamento.
Articolo 8 capoverso 1 lettera b e capoverso 2
Sono esenti dalla tassa d’incentivazione le miscele o gli oggetti prodotti sul territorio svizzero come pure tutte le importazioni contenenti COV che non figurano nell’elenco dei prodotti. Con la precisazione della formulazione, nel testo dell’ordinanza viene chiarita la prassi consolidata di non discriminazione delle importazioni rispetto alla produzione sul territorio svizzero. Ciò non comporta adeguamenti materiali delle procedure.
Il capoverso 2 può essere abrogato in quanto non trova applicazione. Nel caso delle importazioni, il primo trattamento ai fini fiscali avviene al momento del passaggio in dogana. Non è necessario menzionare che un prodotto non soggetto al pagamento della tassa può anche essere importato come prodotto esente.
Articolo 10 capoverso 3
Poiché il bilancio dei COV è verificato dall’AFD e dai Cantoni, tutte le autorità coinvolte nell’esecuzione possono ora esigere ulteriori indicazioni sul bilancio dei COV.
Articolo 22 capoverso 1
Il capoverso 1 è integrato con la possibilità di prorogare di 30 giorni il termine di presentazione del bilancio dei COV. Il mancato rispetto del termine comporta la sospensione dell’autorizzazione per la procedura d’impegno (art. 22c). Pertanto, sarà data la possibilità di richiedere una proroga alle persone tenute a presentare un bilancio che non possono rispettare il termine legale. Tra le ragioni possibili per una proroga del termine vi sono:
- un sovraccarico di lavoro dimostrato in modo credibile;
- malattia o altra assenza imprevista delle persone responsabili;
- cambiamenti di personale riguardanti le persone responsabili;
- problemi tecnici con un’applicazione informatica necessaria per l’elaborazione del bilancio; o
- mancanza di giustificativi per la corretta elaborazione del bilancio.
Articoli 22b e 22c
L’articolo 22b vigente contempla due aspetti: da un lato, la sospensione dell’autorizzazione per la procedura di impegno volontario (cpv. 1) e, dall’altro, la procedura per la riscossione della tassa in caso di bilancio incompleto (cpv. 2-4).
Alla luce delle soglie di ammissione più basse per la procedura di impegno volontario, per la sospensione dell’autorizzazione viene creato un apposito articolo 22c. Il capoverso 1 offre all’AFD la possibilità, finora non prevista, di sospendere l’autorizzazione se la solvibilità dell’azienda è a rischio.
L’articolo 22c capoverso 2 descrive con maggiore dettaglio il rischio cui è esposto il credito fiscale di cui al capoverso 1 lettera b. Un rischio è già presente se la capacità di pagamento risulta dubbia sulla base di una verifica della solvibilità. Soprattutto nel caso dei COV temporaneamente non gravati dalla tassa, quando ci si trova in presenza di un’azienda con difficoltà di pagamento non si può stare ad aspettare che il credito definitivo sia stabilito nell’ambito del bilancio annuale dei COV. La capacità di pagamento può essere accertata con una verifica della solvibilità basata per esempio sulle iscrizioni nel registro delle esecuzioni o su informazioni comparabili fornite da privati.
Articolo 23 capoverso 1
Ai sensi della precisazione della formulazione dell’articolo 4 capoverso 5, anche l’articolo 23 capoverso 1 viene adeguato senza che ne derivi alcun adeguamento dei flussi di pagamento.
9/14 153-00010/00001/01048/T493-0057