Rapporto OCOV
Consultazione 2021/12: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2022 · 14 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022 Rapporto esplicativo Consultazione OCOV
4 Spiegazioni concernenti le singole disposizioni
Le singole modifiche dell’ordinanza riguardanti i provvedimenti 1 e 6 sono raggruppate in sottocapitoli. Gli altri adeguamenti sono illustrati in un sottocapitolo a parte.
4.1 Provvedimento 1: Esenzione dalla tassa d’incentivazione per gli impianti secondo l’articolo 9
Questo provvedimento comprende le modifiche seguenti:
I piani di provvedimenti sono soppressi: ora possono essere esentate dalla tassa d’incentivazione soltanto le aziende che soddisfano già i requisiti MTD. Inoltre, non è più possibile ottenere l’esenzione sulla base di una decisione riguardante un piano di provvedimenti. Infine, viene meno l’onere amministrativo per la presentazione di domande e l’allestimento di piani di provvedimenti.
È abolita la durata quinquennale della MTD: l’esenzione secondo l’articolo 9 non è più abbinata alla durata della MTD. Le aziende che soddisfano i requisiti MTD rimangono esenti dalla tassa d’incentivazione a condizione che siano conformi all’articolo 9 capoversi a e b e che non apportino modifiche rilevanti all’azienda.
Valutazione da parte dei servizi specializzati cantonali: i tre criteri di esenzione non sono più valutati in maniera conclusiva dalla Confederazione, bensì dal Cantone in cui ha sede l’azienda.
Gran parte degli impianti esentati secondo l’articolo 9 OCOV possiede già oggi la MTD prescritta dall’ordinanza. Al più tardi entro la fine del 2022, anche gli ultimi impianti nei quali sono attualmente in corso piani di provvedimenti avranno raggiunto la MTD necessaria per l’esenzione. Nell’ambito delle decisioni di risanamento, l’eventuale futuro progresso tecnico potrà essere tenuto in considerazione anche senza lo strumento del piano di provvedimenti, in maniera tale da poter risparmiare una parte degli oneri amministrativi legati ai piani di provvedimenti presso le aziende e nell’amministrazione.
Articolo 4 capoverso 2 lettera b
Poiché per l’esenzione dalla tassa d’incentivazione non sono più necessari piani di provvedimenti, vengono meno i compiti di esecuzione in capo all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in tale ambito. La lettera b è abrogata.
Articolo 4 capoverso 4
Vengono meno gli obblighi di collaborare dei Cantoni nell’ambito dei piani di provvedimenti. Le lettere a e b sono abrogate e sostituite con altri compiti. Le attuali lettere b e c diventano rispettivamente le lettere a e b. I Cantoni sono ora tenuti, a norma della lettera c, a emanare decisioni di risanamento per quanto riguarda il rispetto dei requisiti secondo l’allegato 3. Conformemente alla lettera d, i Cantoni devono inoltre confermare il rispetto dei requisiti secondo l’allegato 3, affinché le aziende sappiano se possono aspettarsi un’esenzione dalla tassa d’incentivazione nel caso in cui siano altresì conformi all’articolo 9 lettere a e b. I Cantoni confermano che le imprese che già nel secondo periodo MTD 2018-2022 sono esentate dalla tassa d’incentivazione secondo l’articolo 9 OCOV rispettano i requisiti di cui all’allegato 3, che adempiono tutte le misure dei piani dei provvedimenti e che non hanno apportato modifiche rilevanti in termini di emissioni. Una conferma da parte del Cantone deve essere fornita anche se un’impresa desidera essere esentata per la prima volta secondo l’articolo 9 OCOV e soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3.
6/14 153-00010/00001/01048/T493-0057