Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021
1. Considerazioni generali
Con la sua decisione del 31 gennaio 2018 concernente le modifiche dell’ordinanza sui prodotti chimici, dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1), il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di sottoporgli, entro la fine del 2020, una proposta di modifica dell’ordinanza in merito all’introduzione di obblighi di notifica per le sostanze non registrate nell’Unione europea. Contestualmente, l’Amministrazione federale è stata incaricata di sottoporre al Consiglio federale un progetto di modifica dei requisiti linguistici per l’etichettatura dei prodotti chimici. In tal modo, si è inteso armonizzare i requisiti formulati nelle diverse ordinanze d’esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici con le prescrizioni della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).
2. Contenuto della revisione
2.1. Modernizzazione della procedura di notifica per le nuove sostanze
La legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) distingue tra vecchie e nuove sostanze. Le vecchie sostanze1 possono essere immesse sul mercato dopo aver svolto il controllo autonomo senza l’approvazione da parte dell’autorità, mentre le nuove sostanze devono essere notificate con un set di dati definito prima di essere immesse sul mercato. Il set di dati deve contenere determinati dati tossicologici ed ecotossicologici che consentono di svolgere il cosiddetto controllo autonomo, al fine di garantire la sicurezza nella manipolazione della sostanza. La LPChim (art. 4 cpv. 1 lett. a) delega la definizione di «vecchia sostanza» al Consiglio federale e stabilisce che tutte le altre sostanze sono da intendere nuove sostanze, soggette all’obbligo di notifica (art. 9 LPChim). Il recepimento dell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Commercial Substances, EINECS) ha evitato che si creassero ostacoli tecnici al commercio con l’UE per l’immissione sul mercato di vecchie sostanze in quanto tali o in preparati. Le vecchie sostanze hanno potuto essere immesse sul mercato senza procedura preliminare sia nell’UE sia in Svizzera.
Dal mese di giugno 2018, tutte le vecchie sostanze sono registrate e l’EINECS è diventato obsoleto per l’UE. Il disciplinamento svizzero crea pertanto ostacoli al commercio con l’UE. Le nuove sostanze registrate nell’UE non possono essere immesse sul mercato senza essere notificate in Svizzera, dove invece le sostanze figuranti nell’EINECS possono circolare liberamente, che siano registrate o meno. Quest’ultimo aspetto può comportare la mancanza dei dati necessari per svolgere il controllo autonomo2 da parte del fabbricante secondo l’articolo 5 OPChim. Per le vecchie sostanze, che sono prodotte o importate nell’UE in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all’anno, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) pubblica tra l’altro informazioni fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche (tra le eccezioni si annoverano i polimeri e le sostanze intermedie fabbricate e utilizzate in condizioni rigorosamente controllate, poiché la loro registrazione non deve contenere dati tossicologici ed ecotossicologici). L’utilizzo di tali dati ai fini del controllo autonomo in Svizzera è già previsto nel diritto vigente.
Cambiamento di paradigma nella definizione di «vecchie sostanze»
1 Attualmente è considerata vecchia una sostanza che figura nell’Inventario europeo del 15 giugno 1990 delle sostanze chimiche esistenti sul mercato (EINECS). Ciò corrisponde alla definizione di vecchia sostanza contenuta nella settima modifica della direttiva 67/548/CEE, nel frattempo abrogata (art. 1 lett. h della direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose; GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1). Il 18 settembre 1981 era la data di riferimento entro la quale la sostanza doveva essere sul mercato; il 15 giugno 1990 si riferisce all’adozione dell’inventario da parte della Commissione europea.
2 Ai fini del controllo autonomo il fabbricante deve verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente. Conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a tal fine deve classificare, imballare ed etichettare le sostanze e i preparati, nonché elaborare per loro scenari d’esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza.