Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/14: Modifica dellְ’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OPChim 2021
d’esecuzione in caso di segnalazioni nei confronti della filiale nel rispettivo territorio cantonale di un'azienda che ha sede in un altro Cantone. Secondo la legislazione vigente può adottare provvedimenti solo il servizio specializzato del Cantone nel quale ha sede l'azienda.
3. Ripercussioni
3.1. Economia
Modernizzazione della procedura di notifica per le nuove sostanze
Per valutare le ripercussioni della modifica pianificata della procedura di notifica per le nuove sostanze, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’Organo comune di notifica per prodotti chimici ha allestito un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)10 che comprende anche un test di compatibilità PMI assegnato esternamente e svolto dalla società di consulenza KPMG.
Sulla base di un sondaggio condotto tra le aziende interessate tramite le loro associazioni e delle analisi dei dati ricavati dalla banca dati UE per la registrazione e dal registro svizzero dei prodotti, l’AIR conclude che l’obbligo di notifica ai sensi del nuovo disciplinamento riguarda al massimo il
75 per cento delle sostanze sul mercato. I conseguenti costi iniziali per la notifica di sostanze EINECS non registrate ammontano al massimo a 11,8 milioni di franchi. Negli anni successivi sarà possibile risparmiare circa 1 milione di franchi l’anno rispetto all’attuale sistema, poiché le vecchie sostanze registrate nell’UE non devono essere notificate anche in Svizzera. I costi iniziali dovrebbero dunque essere compensati dai risparmi ottenibili negli anni.
Lo studio di compatibilità PMI ha evidenziato che gli effetti della modernizzazione della normativa sono da ritenere generalmente modesti per le piccole e medie imprese, da cui sono giudicati piuttosto vantaggiosi. Nel contempo, alcune PMI hanno chiesto il sostegno delle autorità per l’adempimento dei loro obblighi. Gli uffici federali competenti metteranno a disposizione elenchi di sostanze e offriranno aiuto per svolgere gli accertamenti più complessi in merito all’obbligo di notifica e all’identità delle sostanze, contribuendo così a sgravare le PMI.
Il disciplinamento aumenterà il livello di protezione poiché sarà possibile utilizzare dati di sicurezza per tutte le sostanze, la cui manipolazione sarà dunque più sicura. L’utilità è stata dimostrata ricorrendo a esempi specifici negli ambiti della tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente. Nel complesso si può quindi concludere che i vantaggi superano di molto i costi iniziali.
Armonizzazione dei requisiti linguistici per l’etichettatura
Inizialmente l’armonizzazione dei requisiti linguistici per l’etichettatura aumenterà l’onere che l’industria dovrà sostenere per etichettare i biocidi e i preparati le cui etichette erano sinora redatte in due lingue e che sono distribuiti in tutte le regioni linguistiche. Un’analisi dell’impatto della regolamentazione11, basata tra l’altro sui rilevamenti effettuati dal servizio cantonale ticinese competente in materia di prodotti chimici, ha evidenziato che i costi iniziali ammonteranno a circa 1,4 milioni di franchi. I generosi periodi transitori, anch’essi previsti dalla presente revisione, e il collegamento dei periodi transitori all’introduzione dell’identificatore unico di formula UFI attenuano l’impatto dei costi.
Per quanto riguarda i nuovi prodotti immessi sul mercato i risparmi (etichetta redatta in una sola lingua per i biocidi e i prodotti fitosanitari distribuiti in un’unica regione linguistica) e i costi (etichette in tre lingue per la distribuzione in tutta la Svizzera) praticamente si compensano su base annua.
Un’agevolazione dei requisiti linguistici per l’etichettatura riguarderà soprattutto le sostanze, i preparati e i prodotti esclusi dal principio «Cassis-de-Dijon», segnatamente i biocidi e i prodotti fitosanitari. In futuro le loro etichette potranno essere redatte anche nella o nelle lingue ufficiali del luogo di fornitura. Ciò facilita in particolare l’importazione di questi prodotti dai Paesi limitrofi nella corrispondente regione linguistica.
10 L’AIR è consultabile su Internet all’indirizzo https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/revisionen-des-chemikalienrechts/aenderung-der-chemikalienverordnung-chemv.html.
11 L’AIR è consultabile su Internet all’indirizzo https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/revisionen-des-chemikalienrechts/aenderung-der-chemikalienverordnung-chemv.html.